LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata  legge  n.  1
del 1991;
  Viste  le  disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento della Cassa di compensazione e  garanzia  emanate
d'intesa  con  la  Banca d'Italia in data 16 marzo 1992 e integrate e
modificate in data 17 giugno 1992;
  Visto  in  particolare  l'art.  17,  commi  2  e  3,  delle  citate
disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia
determini  le  modalita'  e i termini per il versamento alla Cassa di
compensazione e garanzia da  parte  dei  soggetti  di  cui  ai  commi
citati, dei margini di garanzia;
  Visto  altresi'  l'art.  17, comma 4, delle citate disposizioni che
prevede che la Consob d'intesa con la  Banca  d'Italia  determini  le
modalita'  e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di
cui sopra;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla   definizione   delle
modalita' e dei termini suddetti;
  Vista  la  nota  n. 180479 del 15 luglio 1992 con la quale la Banca
d'Italia ha manifestato la propria intesa sul  testo  della  presente
delibera,  trasmessa  dalla  Consob  alla  Banca  stessa  con lettera
BOR/RM/92004899 dell'8 luglio 1992;
                              Delibera:
  I versamenti periodici (margini) di cui all'art. 17, comma 1, delle
disposizioni  concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione   ed   il
funzionamento  della Cassa di compensazione e garanzia (disposizioni)
sono effettuati in contanti.   E' tuttavia possibile,  in  luogo  del
versamento  del  contante,  adempiere  al  prescritto  obbligo per il
tramite di fideiussioni cauzionali rilasciate a favore della Cassa da
aziende o istituti di credito.
  Il versamento in contanti viene effettuato mediante  accredito  del
conto  di gestione intrattenuto dalla Cassa presso la Banca d'Italia,
per il tramite di azienda o  di  istituto  di  credito  appositamente
incaricato.
  Nei   casi   di   restituzione   previsti  dalle  disposizioni,  le
disponibilita' in contanti costituite dai soggetti  di  cui  all'art.
17,  commi  2  e  3,  delle  disposizioni  stesse,  sono messe a loro
disposizione mediante accrediti nei conti  di  gestione  intrattenuti
presso  la  Banca  d'Italia  delle  aziende  ed  istituti  di credito
incaricati dei pagamenti di cui sopra.  Detto  accredito  avviene  il
giorno successivo a quello di liquidazione mensile.
  Per i soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni,
la   Cassa   determina  nel  regolamento  di  cui  all'art.  3  delle
disposizioni stesse, i criteri e le modalita' di rilascio  a  proprio
favore e di utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui sopra.
  Nei   casi   di   restituzione   previsti  dalle  disposizioni,  le
fedeiussioni cauzionali costituite dai soggetti di cui  all'art.  17,
commi  2  e  3  delle disposizioni stesse, sono reintegrate il giorno
successivo a quello di  liquidazione  mensile  dell'importo  imputato
alla liquidazione mensile stessa.
  I  soggetti  di  cui  all'art.  17,  comma  2,  delle  disposizioni
ricevono, sulla base dei dati elaborati dal sistema telematico  delle
borse  valori e per il tramite del sistema stesso, entro le ore 9 del
giorno di borsa aperta successivo a ciascun giorno di contrattazione,
comunicazione degli importi  da  loro  dovuti.  Detti  soggetti  sono
tenuti  a  effettuare  il  versamento  dei  margini, sulla base delle
comunicazioni di cui sopra, entro le  ore  12  del  giorno  di  borsa
aperta successivo a quello di contrattazione.
  I  soggetti  di  cui  all'art.  17,  comma  3,  delle  disposizioni
costituiscono i margini  di  cui  allo  stesso  comma,  nella  misura
determinata con successiva delibera della Consob, entro le ore 12 del
giorno  precedente  a  quello  di  avviso dell'operativita' del Fondo
liquidazione mensile di cui all'art. 17  delle  disposizioni  stesse.
Per  le  liquidazioni mensili successive a quella di avvio del Fondo,
il versamento dovra' avvenire entro le ore 12 del giorno successivo a
quello stabilito dal calendario di borsa per la liquidazione mensile.
  La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  ed
entrera'   in   vigore   dal   giorno   successivo   a  quello  della
pubblicazione. Essa sara' altresi' pubblicata  nel  Bollettino  della
Consob.
   Roma, 16 luglio 1992
                                              Il presidente: BERLANDA