LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 marzo 1992 e integrate e modificate in data 17 giugno 1992; Visto in particolare l'art. 17, commi 2 e 3, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalita' e i termini per il versamento alla Cassa di compensazione e garanzia da parte dei soggetti di cui ai commi citati, dei margini di garanzia; Visto altresi' l'art. 17, comma 4, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalita' e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di cui sopra; Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione delle modalita' e dei termini suddetti; Vista la nota n. 180479 del 15 luglio 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera, trasmessa dalla Consob alla Banca stessa con lettera BOR/RM/92004899 dell'8 luglio 1992; Delibera: I versamenti periodici (margini) di cui all'art. 17, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia (disposizioni) sono effettuati in contanti. E' tuttavia possibile, in luogo del versamento del contante, adempiere al prescritto obbligo per il tramite di fideiussioni cauzionali rilasciate a favore della Cassa da aziende o istituti di credito. Il versamento in contanti viene effettuato mediante accredito del conto di gestione intrattenuto dalla Cassa presso la Banca d'Italia, per il tramite di azienda o di istituto di credito appositamente incaricato. Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le disponibilita' in contanti costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni stesse, sono messe a loro disposizione mediante accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia delle aziende ed istituti di credito incaricati dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello di liquidazione mensile. Per i soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni, la Cassa determina nel regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni stesse, i criteri e le modalita' di rilascio a proprio favore e di utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui sopra. Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le fedeiussioni cauzionali costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3 delle disposizioni stesse, sono reintegrate il giorno successivo a quello di liquidazione mensile dell'importo imputato alla liquidazione mensile stessa. I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, delle disposizioni ricevono, sulla base dei dati elaborati dal sistema telematico delle borse valori e per il tramite del sistema stesso, entro le ore 9 del giorno di borsa aperta successivo a ciascun giorno di contrattazione, comunicazione degli importi da loro dovuti. Detti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento dei margini, sulla base delle comunicazioni di cui sopra, entro le ore 12 del giorno di borsa aperta successivo a quello di contrattazione. I soggetti di cui all'art. 17, comma 3, delle disposizioni costituiscono i margini di cui allo stesso comma, nella misura determinata con successiva delibera della Consob, entro le ore 12 del giorno precedente a quello di avviso dell'operativita' del Fondo liquidazione mensile di cui all'art. 17 delle disposizioni stesse. Per le liquidazioni mensili successive a quella di avvio del Fondo, il versamento dovra' avvenire entro le ore 12 del giorno successivo a quello stabilito dal calendario di borsa per la liquidazione mensile. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Essa sara' altresi' pubblicata nel Bollettino della Consob. Roma, 16 luglio 1992 Il presidente: BERLANDA