IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con  il  quale  e'
stato istituito il Fondo per la protezione civile;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 1› luglio 1992, n. 325,
che  ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 la gestione fuori bilancio
del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2  luglio 1992 con il quale il Ministro Ferdinando Facchiano e' stato
delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di
promozione  di  iniziative,  anche  normative,  nonche'  ogni   altra
funzione ed attivita' attribuita allo stesso Presidente del Consiglio
dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  telegramma  n.  11001/56/1/GAB del 24 luglio 1992 con il
quale il Ministro  dell'interno  chiede  l'emanazione  da  parte  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile di un'ordinanza
ai  sensi dell'art. 5 della gia' citata legge n. 225 del 1992 diretta
a consentire immediati interventi in prima  assistenza  e  ripristino
dei  danni causati dall'attentato verificatosi a Palermo il giorno 19
luglio 1992 in cui hanno trovato la morte il  giudice  Borsellino  ed
uomini della sua scorta, ricorrendo, nella fattispecie, la situazione
di pericolo e la possibilita' di maggiori danni a persone o cose;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  effettuato, nei giorni 22 e 23
luglio  1992  nella   zona   oggetto   dell'attentato,   da   tecnici
dell'ufficio   del  genio  civile  di  Palermo  da  cui  risulta  che
gravissimi danni sono stati rilevati a  numerosi  appartamenti  degli
edifici  di  via Mariano D'Amelio contraddistinti con i numeri civici
19, 21 e 68 e  che  tali  appartamenti  sono  stati  conseguentemente
dichiarati inabitabili;
  Vista  la lettera n. 703 del 21 luglio 1992 con la quale il sindaco
di Palermo  comunica  di  aver  provveduto  al  ricovero  urgente  in
alberghi  cittadini  delle  famiglie  che  sono  state  costrette  ad
evacuare gli appartamenti sopra indicati;
  Considerato che dal  sopracitato  verbale  dell'ufficio  del  genio
civile  di  Palermo  risulta  altresi' l'esistenza di pericoli per la
pubblica e privata incolumita' a causa dei gravi danni  subiti  dagli
edifici   sopraindicati   e  che  pertanto  occorre  provvedere  alla
immediata riparazione degli stessi;
  Considerato, inoltre, che oltre agli edifici sopra menzionati  sono
stati  distrutti  o  gravemente danneggiati i mobili siti all'interno
degli appartamenti colpiti, nonche'  autovetture  parcheggiate  nella
zona dell'attentato;
  Considerato   che   risultano   gravemente   danneggiati   esercizi
commerciali siti nella citata via D'Amelio con  conseguenti  riflessi
sul normale svolgimento dell'attivita' relativa;
  Considerato che con il sopracitato telegramma del 24 luglio 1992 il
Ministro  dell'interno  chiede che il prefetto di Palermo venga posto
in condizione di poter attuare interventi urgentissimi allo scopo  di
eliminare  i  menzionati  danni  prodotti  alle  persone ed alle cose
colpite dall'attentato ed  assicura,  per  fronteggiare  la  relativa
spesa,  la disponibilita' della somma di lire 7 miliardi a valere sul
cap. 1571 del bilancio di previsione del Ministero  dell'interno,  da
far affluire al Fondo per la protezione civile;
  Ritenuto  pertanto  che sussistono i presupposti normativi previsti
dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 225 del 1992;
  Ravvisata, inoltre,  l'opportunita'  di  delegare  il  prefetto  di
Palermo   all'adozione   di   tutti  i  provvedimenti  necessari  per
l'attuazione degli interventi di assistenza, soccorso  ed  indennizzo
ai soggetti danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita'  di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei
fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ed  al  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e loro successive
modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per far fronte ai danni prodotti alla persona e/o ai beni mobili
ed immobili, nonche' alle attivita' commerciali siti in Palermo,  via
Mariano  D'Amelio, dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 19
luglio 1992 nel corso del quale hanno trovato  la  morte  il  giudice
Paolo  Borsellino  ed agenti della sua scorta, il prefetto di Palermo
e' delegato ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed
in particolare alle norme di contabilita' generale dello Stato, tutti
i  provvedimenti  necessari  al  ripristino  dei  danni  stessi,  ivi
compresa  la  diretta  corresponsione  ai  soggetti interessati di un
contributo a titolo di indennizzo pari all'importo del  danno  subito
quale  accertato dagli uffici tecnici pubblici, sulla base di perizia
giurata, presentata dagli interessati.