IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale e' stato istituito il Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con il quale il Ministro Ferdinando Facchiano e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuita allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il telegramma n. 11001/56/1/GAB del 24 luglio 1992 con il quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile di un'ordinanza ai sensi dell'art. 5 della gia' citata legge n. 225 del 1992 diretta a consentire immediati interventi in prima assistenza e ripristino dei danni causati dall'attentato verificatosi a Palermo il giorno 19 luglio 1992 in cui hanno trovato la morte il giudice Borsellino ed uomini della sua scorta, ricorrendo, nella fattispecie, la situazione di pericolo e la possibilita' di maggiori danni a persone o cose; Visto il verbale di sopralluogo effettuato, nei giorni 22 e 23 luglio 1992 nella zona oggetto dell'attentato, da tecnici dell'ufficio del genio civile di Palermo da cui risulta che gravissimi danni sono stati rilevati a numerosi appartamenti degli edifici di via Mariano D'Amelio contraddistinti con i numeri civici 19, 21 e 68 e che tali appartamenti sono stati conseguentemente dichiarati inabitabili; Vista la lettera n. 703 del 21 luglio 1992 con la quale il sindaco di Palermo comunica di aver provveduto al ricovero urgente in alberghi cittadini delle famiglie che sono state costrette ad evacuare gli appartamenti sopra indicati; Considerato che dal sopracitato verbale dell'ufficio del genio civile di Palermo risulta altresi' l'esistenza di pericoli per la pubblica e privata incolumita' a causa dei gravi danni subiti dagli edifici sopraindicati e che pertanto occorre provvedere alla immediata riparazione degli stessi; Considerato, inoltre, che oltre agli edifici sopra menzionati sono stati distrutti o gravemente danneggiati i mobili siti all'interno degli appartamenti colpiti, nonche' autovetture parcheggiate nella zona dell'attentato; Considerato che risultano gravemente danneggiati esercizi commerciali siti nella citata via D'Amelio con conseguenti riflessi sul normale svolgimento dell'attivita' relativa; Considerato che con il sopracitato telegramma del 24 luglio 1992 il Ministro dell'interno chiede che il prefetto di Palermo venga posto in condizione di poter attuare interventi urgentissimi allo scopo di eliminare i menzionati danni prodotti alle persone ed alle cose colpite dall'attentato ed assicura, per fronteggiare la relativa spesa, la disponibilita' della somma di lire 7 miliardi a valere sul cap. 1571 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, da far affluire al Fondo per la protezione civile; Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti normativi previsti dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 225 del 1992; Ravvisata, inoltre, l'opportunita' di delegare il prefetto di Palermo all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di assistenza, soccorso ed indennizzo ai soggetti danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. 1. Per far fronte ai danni prodotti alla persona e/o ai beni mobili ed immobili, nonche' alle attivita' commerciali siti in Palermo, via Mariano D'Amelio, dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 19 luglio 1992 nel corso del quale hanno trovato la morte il giudice Paolo Borsellino ed agenti della sua scorta, il prefetto di Palermo e' delegato ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilita' generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari al ripristino dei danni stessi, ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati di un contributo a titolo di indennizzo pari all'importo del danno subito quale accertato dagli uffici tecnici pubblici, sulla base di perizia giurata, presentata dagli interessati.