Nel decreto legislativo citato  in  epigrafe,  sono  apportate  le
seguenti  rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del
sopramenzionato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 28, seconda colonna, all'art. 2, comma 2,  lettera  b),
dove e' scritto: " .. dei corpi specifici ricettori ..", si legga:  "
.. dei corpi idrici ricettori .."; al successivo comma 3, lettera a),
dove  e'  scritto:  "  a)  aggiorna  in  adempimento  di disposizioni
comunitarie in relazione alle conoscenze scientifiche  relative  alla
tossicita',  alle  persistenze ed alla accumulazione ..", si legga: "
a) aggiorna in adempimento di disposizioni comunitarie o in relazione
alle  conoscenze  scientifiche   relative   alla   tossicita',   alla
persistenza ed alla accumulazione ..";
    alla  pag.  29,  prima  colonna, all'art. 2, comma 3, lettera b),
quarto rigo, dove e' scritto: "  ..  determinando  sulla  base  delle
indicazioni   ..",   si  legga:  "  ..  determina  sulla  base  delle
indicazioni  ..";  alla  successiva  lettera  e),  ultimo  rigo,  del
medesimo comma, dove e' scritto: " .. nell'allegato A;", si legga:  "
..  dell'allegato  A;"; sempre alla stessa pagina 29, ma alla seconda
colonna, all'art.  3,  comma  1,  dove  e'  scritto:  "  ..  previsti
dall'art.  3  della  legge 10 maggio 1976, n. 319 ..", si legga: " ..
previsti dall'art. 8 della legge 10  maggio  1976,  n.  319  ..";  al
successivo  comma  2, dove e' scritto: "2. I piani, nell'ambito delle
sue competenze ..", si legga: "2. I  piani,  nell'ambito  delle  loro
competenze  ..";  al  comma  3, lettera a), quinto rigo, del medesimo
art. 3, dove e' scritto: " .. alla autorizzazione rilasciata ai sensi
..", si legga: " .. alle autorizzazioni rilasciate ai sensi .."  ;
    alla pag. 30, prima colonna, nel  titolo  dell'art.  5,  dove  e'
scritto:   "   ..  dell'elenco  dell'allegato  A",  si  legga:  "  ..
dell'elenco I dell'allegato A"; al comma 2 dello stesso art. 5,  dove
e'  scritto:  " .. all'ente titolare dal servizio ..", si legga: " ..
all'ente titolare del servizio  ..";  alla  stessa  pagina,  ma  alla
seconda  colonna,  all'art. 6, comma 3, quarto rigo, dove e' scritto:
" .. stabiliti dalla data del 10 maggio 1976, n. 319 ..",  si  legga:
"  ..  stabiliti  dalla  legge  del  10  maggio  1976, n. 319 .."; al
successivo comma 4 dello stesso articolo, dove e' scritto:  "  ..  in
considerazione  delle tossicita', della persistenza ..", si legga:  "
.. in considerazione della tossicita', della persistenza ..";
    alla pag. 31,  prima  colonna,  all'art.  8,  comma  1,  dove  e'
scritto:  "  .. previsti all'art. 3, comma 1, lettera a) la provincia
rilascia ..", si legga:  "  ..  previsti  all'art.  3,  comma  1,  la
provincia rilascia ..";
    alla pag. 32, seconda colonna, all'art. 15, comma 5, quarto rigo,
dove  e'  scritto:  "La  provincia,  salvo  l'eventuale  applicazione
dell'art. 6, comma 6 e dell'art. 7,  comma  6,  ..",  si  legga:  "La
provincia,  salvo l'eventuale applicazione dell'art. 7, comma 6, ..";
al successivo art. 17, comma 1, penultimo rigo, dove e' scritto: " ..
dei laboratori previsti dall'art. 14 al fine di ..", si legga:  "  ..
dei laboratori previsti dall'art. 15 al fine di ..";
    alla  pag. 38, nella tabella 5.1 dell'allegato B, alla lettera a)
della  colonna  riportante  i  "Valori  limite  espressi  in   peso",
relativamente al "Tipo di valore medio giornaliero", dove e' scritto:
"  a) Procedimento con lavaggio: 30 g/t", si legga: " a) Procedimento
con lavaggio: 80 g/t".