Con decreto ministeriale n. 1/6708 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.879.758.300, pari al 70% dell'importo di L. 2.685.369.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.686.344.897 iscritto a nome dei contribuenti Bertani Carrozzeria S.r.l. e Ferrari Giuliano. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Verona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/6562 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.548.694.050, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.555.109.389 iscritto a nome dei contribuenti D'Amato Nino e Donadio Vincenzo. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Matera dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/6591 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Perugia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 142.909.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 285.818.000, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 286.995.236 iscritto a nome del contribuente Carboni Paolo. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Perugia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.