1. Premessa. La presente circolare risponde allo scopo di definire alcuni aspetti preliminari per l'applicazione della direttiva in oggetto (in seguito definita semplicemente direttiva). 2. Campo di applicazione. Aspetti igienico sanitari inerenti la lavorazione di: a) prodotti a base di carne; b) altri prodotti di origine animale (estratti di carne, grassi fusi animali, ciccioli, gelatine, farine di carne, stomaci, ecc.). La direttiva non si applica agli stabilimenti nei quali si procede ad ulteriori lavorazioni dei prodotti di cui al punto 2 b ne' a quelli adibiti alla sola raffinazione dei grassi. 3. Stabilimenti di produzione. La direttiva prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1993, gli stabilimenti adibiti alla lavorazione dei prodotti di cui al punto 2, in esercizio o di nuova attivazione, siano in possesso del numero di riconoscimento CEE o ne abbiano fatto richiesta. Al riguardo, sono previste le seguenti possibilita'. 3.1. Numero di riconoscimento CEE, ai sensi dell'art. 8 della direttiva, per gli stabilimenti aventi struttura e capacita' di produzione industriali, destinati alla lavorazione di prodotti a base di carne. 3.1.1. Il numero di riconoscimento CEE rilasciato agli stabilimenti in esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, o della normativa antecedentemente vigente, mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia. 3.1.2. I responsabili legali degli stabilimenti in esercizio privi del numero di riconoscimento CEE ed in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dagli allegati A e B della direttiva devono presentare al Ministero della sanita' domanda in carta legale, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredata dalla documentazione prevista dagli allegati 2 e 3. 3.2. Numero di riconoscimento CEE, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, per gli stabilimenti destinati alla lavorazione degli altri prodotti di origine animale. 3.2.1. Il numero di riconoscimento CEE rilasciato agli stabilimenti in esercizio per la produzione di grassi fusi ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1961, n. 264, mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia. 3.2.2. I responsabili legali degli stabilimenti in esercizio privi del numero di riconoscimento CEE ed in possesso dei requisiti previsti dagli allegati A e C della direttiva devono presentare al Ministero della sanita' domanda in carta legale, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredata dalla documentazione di cui all'allegato 2. Le modalita' per l'invio dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria saranno fornite successivamente. 3.3. Numero di riconoscimento CEE ai sensi dell'art. 9 della direttiva. Viene assegnato a stabilimenti destinati alla lavorazione di prodotti a base di carne non aventi struttura e capacita' di produzione industriali. Si definiscono come tali gli stabilimenti rispondenti alle caratteristiche di cui ai punti 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3., fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 della direttiva. 3.3.1. Lavorazione di un quantitativo di materia prima carnea non superiore, in media, alle 6 ton/settimana, per un massimo annuo di 300 ton. Il valore di 6 ton/settimana deve essere ridotto del 50% nel caso di stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche ecc., in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto. 3.3.2. Iscrizione in qualita' di impresa artigiana alla Camera di commercio territorialmente competente, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, oppure numero di dipendenti non superiore a nove. 3.3.3. Possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dagli allegati A e B della direttiva con l'eventuale esclusione di quelli elencati nell'allegato 5 che possono essere oggetto di deroga. 3.3.4. I responsabili legali degli stabilimenti in esercizio, gia' autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62, rispondenti alle caratteristiche di cui ai punti 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 devono presentare al Ministero della sanita' domanda in carta legale redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredata dalla documentazione di cui agli allegati 2 e 4. 3.4. Numero di riconoscimento CEE, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, per gli stabilimenti aventi struttura e capacita' di produzione industriali che non possiedono i requisiti previsti dagli allegati A e B della direttiva. I responsabili legali degli stabilimenti in esercizio, gia' autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62, per i quali siano necessari interventi di ristrutturazione al fine di soddisfare i requisiti degli allegati sopra citati, presentano comunque istanza di assegnazione del numero di riconoscimento CEE, rimanendo inteso che la procedura di assegnazione e' sospesa fino alla comunicazione del completamento dei lavori di ristrutturazione. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredata dalla documentazione di cui all'allegato 2. Le modalita' per l'invio dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria saranno fornite successivamente. 4. Liste ufficiali. I numeri di riconoscimento CEE assegnati agli stabilimenti destinati alla lavorazione di prodotti a base di carne (di cui ai punti 3.1 e 3.3) e quelli assegnati agli stabilimenti destinati alla lavorazione degli altri prodotti di origine animale (di cui al punto 3.2) fanno parte di due distinte liste ufficiali. 5. Domande. Le domande di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 devono pervenire al Ministero della sanita' entro il 1 ottobre 1992. 6. Ambito di commercializzazione. I prodotti provenienti dagli stabilimenti in possesso del numero di riconoscimento CEE di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 potranno essere commercializzati in tutti i Paesi dell'area comunitaria. I prodotti provenienti dagli stabilimenti di cui al punto 3.4, nelle more dell'assegnazione del numero di riconoscimento CEE, potranno essere commercializzati esclusivamente nel territorio nazionale. Con successivi provvedimenti sara' definito l'ambito di commercializzazione dei prodotti fabbricati a partire da materie prime soggette a limiti di commercializzazione nell'ambito locale per effetto delle disposizioni previste dalla direttiva n. 91/497/CEE. 7. Le informazioni derivanti dall'elaborazione dei dati acquisiti attraverso le schede di cui all'allegato 2 saranno fornite alle regioni e province autonome che ne facciano richiesta. Il Ministro: DE LORENZO