1. Premessa.
  La presente  circolare  risponde  allo  scopo  di  definire  alcuni
aspetti preliminari per l'applicazione della direttiva in oggetto (in
seguito definita semplicemente direttiva).
2. Campo di applicazione.
  Aspetti igienico sanitari inerenti la lavorazione di:
    a) prodotti a base di carne;
   b)  altri  prodotti  di origine animale (estratti di carne, grassi
fusi animali, ciccioli, gelatine, farine di carne, stomaci, ecc.).
  La direttiva non si applica agli stabilimenti nei quali si  procede
ad  ulteriori  lavorazioni  dei  prodotti  di  cui al punto 2 b ne' a
quelli adibiti alla sola raffinazione dei grassi.
3. Stabilimenti di produzione.
  La direttiva prevede che, a decorrere  dal  1  gennaio  1993,  gli
stabilimenti adibiti alla lavorazione dei prodotti di cui al punto 2,
in  esercizio o di nuova attivazione, siano in possesso del numero di
riconoscimento CEE o ne abbiano fatto richiesta.
  Al riguardo, sono previste le seguenti possibilita'.
  3.1. Numero di riconoscimento  CEE,  ai  sensi  dell'art.  8  della
direttiva,  per  gli  stabilimenti  aventi  struttura  e capacita' di
produzione industriali, destinati alla lavorazione di prodotti a base
di carne.
  3.1.1. Il numero di riconoscimento CEE rilasciato agli stabilimenti
in esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 194,  o  della  normativa  antecedentemente  vigente,
mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia.
  3.1.2.  I responsabili legali degli stabilimenti in esercizio privi
del numero  di  riconoscimento  CEE  ed  in  possesso  dei  requisiti
strutturali  e  funzionali  previsti  dagli  allegati  A  e  B  della
direttiva devono presentare al Ministero  della  sanita'  domanda  in
carta  legale,  redatta  secondo  il  modello di cui all'allegato 1 e
corredata dalla documentazione prevista dagli allegati 2 e 3.
  3.2. Numero di riconoscimento CEE, ai sensi dell'articolo 11  della
direttiva,  per  gli  stabilimenti  destinati  alla lavorazione degli
altri prodotti di origine animale.
  3.2.1. Il numero di riconoscimento CEE rilasciato agli stabilimenti
in esercizio per la produzione di grassi fusi ai  sensi  dell'art.  7
del  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1961, n. 264,
mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia.
  3.2.2. I responsabili legali degli stabilimenti in esercizio  privi
del  numero  di  riconoscimento  CEE  ed  in  possesso  dei requisiti
previsti dagli allegati A e C della direttiva  devono  presentare  al
Ministero  della  sanita' domanda in carta legale, redatta secondo il
modello di cui all'allegato 1 e corredata dalla documentazione di cui
all'allegato   2.   Le   modalita'   per    l'invio    dell'ulteriore
documentazione  necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria
saranno fornite successivamente.
  3.3. Numero di  riconoscimento  CEE  ai  sensi  dell'art.  9  della
direttiva.
  Viene  assegnato  a  stabilimenti  destinati  alla  lavorazione  di
prodotti a  base  di  carne  non  aventi  struttura  e  capacita'  di
produzione  industriali.  Si  definiscono  come tali gli stabilimenti
rispondenti alle caratteristiche di  cui  ai  punti  3.3.1,  3.3.2  e
3.3.3.,  fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 4 dell'art. 9 della
direttiva.
  3.3.1. Lavorazione di un quantitativo di materia prima  carnea  non
superiore,  in  media,  alle 6 ton/settimana, per un massimo annuo di
300 ton.
  Il valore di 6 ton/settimana deve essere ridotto del 50%  nel  caso
di  stabilimenti  destinati  alla  lavorazione  di  paste farcite con
carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche ecc.,  in  cui  la
materia  prima  carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non
la componente essenziale del prodotto.
  3.3.2. Iscrizione in qualita' di impresa artigiana alla  Camera  di
commercio  territorialmente competente, ai sensi della legge 8 agosto
1985, n. 443, oppure numero di dipendenti non superiore a nove.
  3.3.3. Possesso dei requisiti  strutturali  e  funzionali  previsti
dagli  allegati  A  e B della direttiva con l'eventuale esclusione di
quelli elencati nell'allegato 5 che possono essere oggetto di deroga.
  3.3.4. I responsabili legali degli stabilimenti in esercizio,  gia'
autorizzati  ai  sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62, rispondenti
alle caratteristiche di cui ai punti  3.3.1,  3.3.2  e  3.3.3  devono
presentare al Ministero della sanita' domanda in carta legale redatta
secondo   il   modello  di  cui  all'allegato  1  e  corredata  dalla
documentazione di cui agli allegati 2 e 4.
  3.4. Numero di riconoscimento CEE, ai sensi dell'articolo 10  della
direttiva,  per  gli  stabilimenti  aventi  struttura  e capacita' di
produzione industriali che non possiedono i requisiti previsti  dagli
allegati A e B della direttiva.
  I   responsabili  legali  degli  stabilimenti  in  esercizio,  gia'
autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62, per  i  quali
siano  necessari interventi di ristrutturazione al fine di soddisfare
i requisiti degli allegati sopra citati, presentano comunque  istanza
di  assegnazione  del  numero di riconoscimento CEE, rimanendo inteso
che la procedura di assegnazione e' sospesa fino  alla  comunicazione
del completamento dei lavori di ristrutturazione.
  La   domanda   deve  essere  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato 1 e corredata dalla documentazione di  cui  all'allegato
2.  Le modalita' per l'invio dell'ulteriore documentazione necessaria
ai  fini   del   completamento   dell'istruttoria   saranno   fornite
successivamente.
4. Liste ufficiali.
  I   numeri   di  riconoscimento  CEE  assegnati  agli  stabilimenti
destinati alla lavorazione di prodotti a base di  carne  (di  cui  ai
punti  3.1 e 3.3) e quelli assegnati agli stabilimenti destinati alla
lavorazione degli altri prodotti di origine animale (di cui al  punto
3.2) fanno parte di due distinte liste ufficiali.
5. Domande.
  Le  domande di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 devono pervenire al
Ministero della sanita' entro il 1 ottobre 1992.
6. Ambito di commercializzazione.
  I prodotti provenienti dagli stabilimenti in possesso del numero di
riconoscimento CEE di cui ai punti 3.1, 3.2  e  3.3  potranno  essere
commercializzati in tutti i Paesi dell'area comunitaria.
  I  prodotti  provenienti  dagli  stabilimenti  di cui al punto 3.4,
nelle  more  dell'assegnazione  del  numero  di  riconoscimento  CEE,
potranno   essere   commercializzati  esclusivamente  nel  territorio
nazionale.
  Con   successivi   provvedimenti   sara'   definito   l'ambito   di
commercializzazione  dei  prodotti  fabbricati  a  partire da materie
prime soggette a limiti di commercializzazione nell'ambito locale per
effetto delle disposizioni previste dalla direttiva n. 91/497/CEE.
7. Le informazioni derivanti dall'elaborazione dei dati acquisiti
   attraverso le schede di cui all'allegato 2  saranno  fornite  alle
   regioni e province autonome che ne facciano richiesta.
                                              Il Ministro: DE LORENZO