IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al  Ministro  per
il coordinamento della protezione civile;
  Viste  le  ordinanze  n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC
del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del
27 dicembre 1991 e n.  2276/FPC  del  4  giugno  1992,  pubblicate  -
rispettivamente  -  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303  del
28  dicembre 1991 e n. 135 del 10 giugno 1992 con le quali sono state
- da ultimo - prorogate fino al 30  giugno  1992  le  sospensioni  di
taluni  termini  in  favore  dei  cittadini  colpiti dal sisma del 13
dicembre 1990 nella Sicilia orientale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
15  gennaio  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21
gennaio 1991;
  Viste  le  numerose  richieste  pervenute   dalle   amministrazioni
comunali  e  da  varie  confederazioni  sindacali, dalle associazioni
provinciali degli industriali, agricoltori e commercianti di Siracusa
e Catania e dalla prefettura di  Siracusa  tendenti  ad  ottenere  il
differimento  dei  termini  relativi alle sospensioni disposte con le
ordinanze sopraindicate;
  Acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro,  pervenuto
con  telex  n.  56500/16/318 del 27 luglio 1992 e del Ministero delle
finanze, pervenuto con nota n. 8998 del 24 luglio 1992;
  Considerato  che  le  conseguenze  economico-finanziarie  derivanti
dagli  eventi  sismici  del  dicembre  1990  continuano  ad  incidere
negativamente sul  territorio  delle  zone  colpite  e  sui  relativi
abitanti;
  Ravvisata,   pertanto,  l'opportunita'  di  aderire  alle  predette
richieste;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  in  particolare al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 13, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e successive modificazioni, e  al  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  n.  2198/FPC
del 27 dicembre 1991 e' differito al 31 dicembre 1992.
  Sono altresi' prorogate le sospensioni delle procedure esecutive ed
i  termini  di  cui  agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 gennaio 1988, n. 43,  per  le  rate  riscuotibili
mediante  ruoli,  anche  in relazione a rate riscuotibili nel secondo
semestre dell'anno 1992.
  Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le
prescrizioni di legge.
  Resta  ferma l'applicazione dell'imposta sull'incremento del valore
degli immobili di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  1991,
n.  363, nei termini ivi previsti dal 1› novembre al 20 dicembre 1991
e, per la seconda rata, dal 1› novembre al 20 dicembre 1992.