IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Viste le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 e n. 2276/FPC del 4 giugno 1992, pubblicate - rispettivamente - nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991 e n. 135 del 10 giugno 1992 con le quali sono state - da ultimo - prorogate fino al 30 giugno 1992 le sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991; Viste le numerose richieste pervenute dalle amministrazioni comunali e da varie confederazioni sindacali, dalle associazioni provinciali degli industriali, agricoltori e commercianti di Siracusa e Catania e dalla prefettura di Siracusa tendenti ad ottenere il differimento dei termini relativi alle sospensioni disposte con le ordinanze sopraindicate; Acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro, pervenuto con telex n. 56500/16/318 del 27 luglio 1992 e del Ministero delle finanze, pervenuto con nota n. 8998 del 24 luglio 1992; Considerato che le conseguenze economico-finanziarie derivanti dagli eventi sismici del dicembre 1990 continuano ad incidere negativamente sul territorio delle zone colpite e sui relativi abitanti; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di aderire alle predette richieste; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; Dispone: Art. 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 e' differito al 31 dicembre 1992. Sono altresi' prorogate le sospensioni delle procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1988, n. 43, per le rate riscuotibili mediante ruoli, anche in relazione a rate riscuotibili nel secondo semestre dell'anno 1992. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge. Resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, nei termini ivi previsti dal 1 novembre al 20 dicembre 1991 e, per la seconda rata, dal 1 novembre al 20 dicembre 1992.