IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare entro il 1 marzo 1992 un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, con il quale e' stata data attuazione alla delega di cui al citato art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 292; Visto l'art. 7 del suddetto decreto legislativo il quale prevede che la denuncia da presentarsi dai concessionari, locatari, comodatari nonche' dagli utilizzatori senza titolo, anche se non tenuti al pagamento della imposta, dei beni ivi indicati di proprieta' dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni deve essere redatta su apposita scheda conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, con il quale l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, e' stata estesa anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni; Decreta: Art. 1. E' approvato l'annesso modello concernente la denuncia che dovra' essere presentata dagli utilizzatori dei beni di proprieta' degli enti indicati in premessa.