IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato
dall'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  con
il  quale  il  Governo e' stato delegato ad emanare entro il 1 marzo
1992 un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari
e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per  cento  sul  canone
annuale  ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i
beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello  Stato,
delle  aziende  autonome statali, delle regioni, delle province e dei
comuni;
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, con il quale
e' stata data attuazione alla delega di cui al citato  art.  3  della
legge 12 luglio 1991, n. 292;
  Visto  l'art.  7  del suddetto decreto legislativo il quale prevede
che  la  denuncia  da  presentarsi   dai   concessionari,   locatari,
comodatari  nonche'  dagli  utilizzatori  senza  titolo, anche se non
tenuti  al  pagamento  della  imposta,  dei  beni  ivi  indicati   di
proprieta'   dello  Stato,  delle  aziende  autonome  statali,  delle
regioni, delle province e dei comuni deve essere redatta su  apposita
scheda  conforme  a  modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 1992, n.  319,
con   il   quale   l'applicazione   delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, e' stata estesa anche  ai  beni
del  patrimonio  disponibile  dello  Stato,  delle  aziende  autonome
statali, delle regioni, delle province e dei comuni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato l'annesso modello concernente la denuncia  che  dovra'
essere  presentata  dagli  utilizzatori  dei beni di proprieta' degli
enti indicati in premessa.