IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, l'art. 26, concernente la garanzia integrativa; Visto il comma 2 dello stesso art. 26, il quale attribuisce la natura integrativa alla garanzia del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e prevede che la stessa puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e aziende di credito fino ad un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il comma 3 del medesimo art. 26, il quale stabilisce che, con le stesse modalita' ed entro gli stessi limiti di cui al precedente comma 2, la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della stessa legge n. 317, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese; Considerato che occorre procedere alla fissazione dell'ammontare massimo del finanziamento, anche non agevolato, concedibile ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, dagli istituti e dalle aziende di credito ai fini dell'ottenimento della garanzia integrativa a valere sul fondo di cui alla stessa legge; Considerato altresi' che, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 26, il predetto ammontare massimo costituisce parimenti un limite di ammissibilita' ai fini dell'ottenimento della garanzia integrativa da parte delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 317, su interventi di garanzia non superiori al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese; Decreta: E' fissato in lire due miliardi l'importo massimo del finanziamento, anche non agevolato, sul quale puo' essere accordata la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 1992 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1992 Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 164