Ai  presidenti  delle giunte delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Alla  Federazione  nazionale ordine
                                  dei medici veterinari
                                  Alla F.O.F.I. - Federazione  ordini
                                  farmacisti italiani
                                  Alla Vetindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'ASSICC  - Associazione italiana
                                  del commercio chimico
                                  All'AISA
                                  Alla  Federchimica   -   Assosalute
                                  Assobiomedica
                                  All'ASSALZOO
                                  All'A.D.F.      -      Associazione
                                  distributori farmaceutici
                                  All'A.I.A. - Associazione  italiana
                                  allevatori
                                  All'As.Co.Far.Ve.   -  Associazione
                                  nazionale     grossisti     farmaci
                                  veterinari
                                  All'ANADISME     -     Associazione
                                  nazionale  aziendale  distributrici
                                  specialita' medicinali
                                  Alla SCIVAC
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                   Al       Comando       carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                  Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione
                                  italiana  aziende  municipalizzate,
                                  centrali  del  latte,  annonarie  e
                                  farmaceutiche
                                  Alla Federfarma
PREMESSA
  Nel  supplemento  ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del
18 febbraio c.a.  e'  stato  pubblicato  il  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 119, che ha disciplinato la materia della produzione
e  del  commercio  dei  medicinali  per  uso  veterinario, al fine di
assicurare il recepimento delle direttive  emanate  a  tal  riguardo,
dalla Comunita' economica europea.
  A  seguito  dell'emanazione di detto decreto, sono state pubblicate
le circolari n. 7 del 9 marzo 1992 e n. 24 del 2 giugno 1992.
  Al fine di fornire ulteriori  chiarimenti  in  merito  a  specifici
quesiti avanzati dalle categorie e dalle associazioni interessate, si
forniscono  le  seguenti  precisazioni  anche  per quanto concerne il
modello di ricetta medica veterinaria di cui al decreto  ministeriale
18 giugno 1992.
Art. 2.
  Ai  fini  applicativi  di tale articolo si chiarisce che i prodotti
immunizzanti preparati dagli istituti zooprofilattici sperimentali ai
fini della diagnostica  e  dei  piani  di  profilassi  di  stato  non
rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo n.
119/1992. Al riguardo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4
della legge n. 503/1970.
Art. 15.
  Per le premiscele da somministrare in acqua da bere,  se  hanno  le
stesse  caratteristiche  delle premiscele per alimenti medicamentosi,
si  richiama  quanto  chiarito  per  le   premiscele   per   alimenti
medicamentosi  alla  lettera  C  punto  3,  ultimi due periodi, della
circolare n. 7 del 9 marzo 1992.
Art. 23.
  Effetti indesiderati: si intendono esclusi quelli collaterali  gia'
indicati   sul   foglietto  illustrativo  e  quelli  chiaramente  non
derivanti dall'assunzione del medicinale.
Art. 30.
  Nel confermare che  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  n.
119/1992   non  incidono  su  quelle  concernenti  le  condizioni  di
distribuzione al pubblico e l'indicazione del prezzo  dei  medicinali
veterinari, si fa presente che tale indicazione e' obbligatoria anche
se  il  prezzo  non  e'  piu'  amministrato dal C.I.P. ai sensi della
delibera 2 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1990, n.  238)
"Nuovo   metodo   di  determinazione  del  prezzo  delle  specialita'
medicinali" (Provvedimento n. 29/1990).
  L'indicazione del prezzo garantisce  sul  territorio  nazionale  un
riferimento di valore commerciale identico e massimo.
 Art. 32, comma 2.
  1.  La  vendita dei prodotti specificati al comma 2 dell'art. 32 da
parte dei grossiti e dei fabbricanti autorizzati  ai  titolari  degli
impianti    indicati   dall'art.   34,   deve   avvenire   sotto   la
responsabilita'  ed  il  controllo   di   un   farmacista   abilitato
all'esercizio  della professione che e' soggetto agli stessi obblighi
cui sono tenuti i farmacisti che operano nelle farmacie.
  I  grossisti  ed i fabbricanti autorizzati di cui sopra sono tenuti
pertanto a garantire la  presenza  del  farmacista  che  deve  essere
presente  nell'orario  di  apertura  per  la  consegna  dei  prodotti
specificati  al  comma  2  dell'art.  32;  sono  altresi'  tenuti  ad
informare  il  servizio  veterinario della U.S.L. di competenza degli
orari di apertura previsti per la consegna dei  prodotti  specificati
al medesimo comma 2 dell'art. 32.
  2.  Si  richiama  il  disposto  del comma 2 dell'art. 32 in base al
quale la vendita in deroga  al  comma  1,  di  medicinali  veterinari
prefabbricati  e di premiscele per alimenti medicamentosi da parte di
titolari  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  tali
prodotti  nonche'  di  medicinali  veterinari  da parte dei grossisti
autorizzati al commercio all'ingrosso, puo' avvenire  solamente  alle
condizioni  individuate dal medesimo comma 2 dell'art. 32 del decreto
legislativo n. 119/1992.
  In particolare per quanto riguarda il regime  di  ricettazione,  si
sottolinea  la  necessita'  che tali vendite avvengano esclusivamente
dietro presentazione di  ricetta  medico-veterinaria  non  ripetibile
fatti  salvi  i  casi  indicati  dall'art.  32,  comma 3, del decreto
legislativo n. 119/1992 per  i  quali  e'  prevista  la  prescrizione
mediante ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.
  3.  I  titolari  di  autorizzazione  all'immissione in commercio di
medicinali veterinari prefabbricati  e  di  premiscele  per  alimenti
medicamentosi ed i grossisti autorizzati al commercio all'ingrosso di
medicinali  veterinari  che intendano avvalersi della deroga prevista
dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119/1992, nonche' i
titolari  di  impianti  di  allevamento  che   intendono   utilizzare
premiscele   per   alimenti  medicamentosi  ivi  comprese  quelle  da
utilizzare in acqua da  bere  possono  iniziare  tale  attivita'  dal
momento   in   cui   hanno   inoltrato   le   rispettive  domande  di
autorizzazione al Ministero  della  sanita'  complete  di  tutti  gli
elementi fissati dal decreto legislativo n. 119/1992, dalla circolare
n.  7 del 9 marzo 1992 sopra richiamata e dal decreto ministeriale 18
giugno 1992 relativo al modello di ricetta medico-veterinaria,  e  di
un nulla osta provvisorio della competente unita' sanitaria locale.
  In  assenza  di  tale  ultimo requisito l'attivita' potra' iniziare
solo a seguito del completamento dell'iter autorizzativo.
Art. 32, comma 3.
  E' consentito che un veterinario, a  conoscenza  di  una  patologia
presso  un  incubatoio,  ricetti  i farmaci necessari perche' vengano
acquistati dall'allevatore al quale saranno inviati i  pulcini.  Cio'
al  fine  di  sottoporre immediatamente gli animali a trattamenti. In
questi casi la copia della ricetta destinata alla U.S.L. dove risiede
l'allevamento, riportera' la precisazione che gli animali arriveranno
nell'allevamento stesso successivamente  alla  data  di  compilazione
della ricetta.
Articoli 33 e 34.
  Eventuali  rimanenze  di  medicinali  non utilizzati possono essere
custodite nel deposito per le  scorte  (art.  34)  e  ricaricate  dal
veterinario sull'apposito registro.
  In  alternativa  l'allevatore  puo'  annotare  sul  suo registro di
allevamento (art. 33) il quantitativo non utilizzato con la  dicitura
"rimanenza".  In tal caso i farmaci devono essere conservati in luogo
appropriato  e  qualora  vengano  successivamente  utilizzati  devono
essere registrati come previsto dal decreto legislativo.
  Qualora dovessero scadere, i medicinali devono essere eliminati nei
modi consentiti.
TENUTA DEI REGISTRI.
  Al  fine  di  consentire,  pur  nel  rispetto della norma, una piu'
agevole tenuta dei registri ed una piu'  semplice  registrazione  dei
dati  richiesti  anche  in  attuazione  del  decreto  legislativo  n.
118/1992 e del decreto ministeriale 18 giugno 1992,  si  fa  presente
quanto segue:
Articoli  3,  33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 119 e art. 7 del
decreto legislativo n. 118.
  I registri previsti dagli articoli 3,  33,  34  e  35  del  decreto
legislativo  n.  119/1992  e  dall'art.  7  del  decreto  legislativo
118/1992, devono essere costituiti da pagine numerate e devono essere
vidimati dagli uffici a cio' preposti, secondo modalita' di legge.
  Il responsabile della tenuta di  piu'  registri  di  cui  al  comma
precedente   puo'  utilizzare  un  unico  registro  sul  quale  siano
riportate  tutte  le  indicazioni  prescritte,  fatto  salvo   quanto
specificatamente disposto per lo speciale registro previsto dall'art.
7 del decreto legislativo n. 118/1992.
Art. 32, comma 4.
  Si  chiarisce  che  la  documentazione di cui all'art. 32, comma 4,
puo' essere costituita dalla copia della ricetta  medico-veterinaria,
per gli elementi in essa contenuti.
DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1992.
Modello di ricetta medico-veterinaria.
  In  riferimento anche al decreto ministeriale relativo alla ricetta
veterinaria si precisa che con il termine di "utilizzatore finale" si
intendono l'allevatore di cui all'art. 33 ed i titolari  di  impianti
di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 119/1992.
  Restano  in  vigore  eventuali  altri obblighi di ricettazione e di
registrazione previsti dalle leggi vigenti per classi particolari  di
farmaci,  come  pure  modelli  speciali  di  ricetta  correlati  agli
obblighi previsti  dalla  normativa  sulle  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope.
  Per  "scorta  di  medicinali veterinari" si intende un quantitativo
idoneo  per  consentire  con  tempestivita'  i  trattamenti  di  tipo
profilattico e terapeutico.
  La  consistenza "adeguata" delle scorte di medicinali veterinari e'
correlata con il numero, le specie e categorie di animali allevati  e
curati,  con  le  patologie  piu'  frequenti e con la possibilita' di
approvvigionamento dei medicinali stessi.
                                              Il Ministro: DE LORENZO