Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale Al presidente della giunta provinciale di Bolzano Al presidente della giunta provinciale di Trento Alla Federazione nazionale ordine dei medici veterinari Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani Alla Vetindustria Alla Confapi All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico All'AISA Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica All'ASSALZOO All'A.D.F. - Associazione distributori farmaceutici All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori All'As.Co.Far.Ve. - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari All'ANADISME - Associazione nazionale aziendale distributrici specialita' medicinali Alla SCIVAC e, per conoscenza: Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Sicilia Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche Alla Federfarma PREMESSA Nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio c.a. e' stato pubblicato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che ha disciplinato la materia della produzione e del commercio dei medicinali per uso veterinario, al fine di assicurare il recepimento delle direttive emanate a tal riguardo, dalla Comunita' economica europea. A seguito dell'emanazione di detto decreto, sono state pubblicate le circolari n. 7 del 9 marzo 1992 e n. 24 del 2 giugno 1992. Al fine di fornire ulteriori chiarimenti in merito a specifici quesiti avanzati dalle categorie e dalle associazioni interessate, si forniscono le seguenti precisazioni anche per quanto concerne il modello di ricetta medica veterinaria di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1992. Art. 2. Ai fini applicativi di tale articolo si chiarisce che i prodotti immunizzanti preparati dagli istituti zooprofilattici sperimentali ai fini della diagnostica e dei piani di profilassi di stato non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 119/1992. Al riguardo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 503/1970. Art. 15. Per le premiscele da somministrare in acqua da bere, se hanno le stesse caratteristiche delle premiscele per alimenti medicamentosi, si richiama quanto chiarito per le premiscele per alimenti medicamentosi alla lettera C punto 3, ultimi due periodi, della circolare n. 7 del 9 marzo 1992. Art. 23. Effetti indesiderati: si intendono esclusi quelli collaterali gia' indicati sul foglietto illustrativo e quelli chiaramente non derivanti dall'assunzione del medicinale. Art. 30. Nel confermare che le disposizioni del decreto legislativo n. 119/1992 non incidono su quelle concernenti le condizioni di distribuzione al pubblico e l'indicazione del prezzo dei medicinali veterinari, si fa presente che tale indicazione e' obbligatoria anche se il prezzo non e' piu' amministrato dal C.I.P. ai sensi della delibera 2 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1990, n. 238) "Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialita' medicinali" (Provvedimento n. 29/1990). L'indicazione del prezzo garantisce sul territorio nazionale un riferimento di valore commerciale identico e massimo. Art. 32, comma 2. 1. La vendita dei prodotti specificati al comma 2 dell'art. 32 da parte dei grossiti e dei fabbricanti autorizzati ai titolari degli impianti indicati dall'art. 34, deve avvenire sotto la responsabilita' ed il controllo di un farmacista abilitato all'esercizio della professione che e' soggetto agli stessi obblighi cui sono tenuti i farmacisti che operano nelle farmacie. I grossisti ed i fabbricanti autorizzati di cui sopra sono tenuti pertanto a garantire la presenza del farmacista che deve essere presente nell'orario di apertura per la consegna dei prodotti specificati al comma 2 dell'art. 32; sono altresi' tenuti ad informare il servizio veterinario della U.S.L. di competenza degli orari di apertura previsti per la consegna dei prodotti specificati al medesimo comma 2 dell'art. 32. 2. Si richiama il disposto del comma 2 dell'art. 32 in base al quale la vendita in deroga al comma 1, di medicinali veterinari prefabbricati e di premiscele per alimenti medicamentosi da parte di titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti nonche' di medicinali veterinari da parte dei grossisti autorizzati al commercio all'ingrosso, puo' avvenire solamente alle condizioni individuate dal medesimo comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992. In particolare per quanto riguarda il regime di ricettazione, si sottolinea la necessita' che tali vendite avvengano esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile fatti salvi i casi indicati dall'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 119/1992 per i quali e' prevista la prescrizione mediante ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia. 3. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari prefabbricati e di premiscele per alimenti medicamentosi ed i grossisti autorizzati al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari che intendano avvalersi della deroga prevista dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119/1992, nonche' i titolari di impianti di allevamento che intendono utilizzare premiscele per alimenti medicamentosi ivi comprese quelle da utilizzare in acqua da bere possono iniziare tale attivita' dal momento in cui hanno inoltrato le rispettive domande di autorizzazione al Ministero della sanita' complete di tutti gli elementi fissati dal decreto legislativo n. 119/1992, dalla circolare n. 7 del 9 marzo 1992 sopra richiamata e dal decreto ministeriale 18 giugno 1992 relativo al modello di ricetta medico-veterinaria, e di un nulla osta provvisorio della competente unita' sanitaria locale. In assenza di tale ultimo requisito l'attivita' potra' iniziare solo a seguito del completamento dell'iter autorizzativo. Art. 32, comma 3. E' consentito che un veterinario, a conoscenza di una patologia presso un incubatoio, ricetti i farmaci necessari perche' vengano acquistati dall'allevatore al quale saranno inviati i pulcini. Cio' al fine di sottoporre immediatamente gli animali a trattamenti. In questi casi la copia della ricetta destinata alla U.S.L. dove risiede l'allevamento, riportera' la precisazione che gli animali arriveranno nell'allevamento stesso successivamente alla data di compilazione della ricetta. Articoli 33 e 34. Eventuali rimanenze di medicinali non utilizzati possono essere custodite nel deposito per le scorte (art. 34) e ricaricate dal veterinario sull'apposito registro. In alternativa l'allevatore puo' annotare sul suo registro di allevamento (art. 33) il quantitativo non utilizzato con la dicitura "rimanenza". In tal caso i farmaci devono essere conservati in luogo appropriato e qualora vengano successivamente utilizzati devono essere registrati come previsto dal decreto legislativo. Qualora dovessero scadere, i medicinali devono essere eliminati nei modi consentiti. TENUTA DEI REGISTRI. Al fine di consentire, pur nel rispetto della norma, una piu' agevole tenuta dei registri ed una piu' semplice registrazione dei dati richiesti anche in attuazione del decreto legislativo n. 118/1992 e del decreto ministeriale 18 giugno 1992, si fa presente quanto segue: Articoli 3, 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 119 e art. 7 del decreto legislativo n. 118. I registri previsti dagli articoli 3, 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 119/1992 e dall'art. 7 del decreto legislativo 118/1992, devono essere costituiti da pagine numerate e devono essere vidimati dagli uffici a cio' preposti, secondo modalita' di legge. Il responsabile della tenuta di piu' registri di cui al comma precedente puo' utilizzare un unico registro sul quale siano riportate tutte le indicazioni prescritte, fatto salvo quanto specificatamente disposto per lo speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 118/1992. Art. 32, comma 4. Si chiarisce che la documentazione di cui all'art. 32, comma 4, puo' essere costituita dalla copia della ricetta medico-veterinaria, per gli elementi in essa contenuti. DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1992. Modello di ricetta medico-veterinaria. In riferimento anche al decreto ministeriale relativo alla ricetta veterinaria si precisa che con il termine di "utilizzatore finale" si intendono l'allevatore di cui all'art. 33 ed i titolari di impianti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 119/1992. Restano in vigore eventuali altri obblighi di ricettazione e di registrazione previsti dalle leggi vigenti per classi particolari di farmaci, come pure modelli speciali di ricetta correlati agli obblighi previsti dalla normativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope. Per "scorta di medicinali veterinari" si intende un quantitativo idoneo per consentire con tempestivita' i trattamenti di tipo profilattico e terapeutico. La consistenza "adeguata" delle scorte di medicinali veterinari e' correlata con il numero, le specie e categorie di animali allevati e curati, con le patologie piu' frequenti e con la possibilita' di approvvigionamento dei medicinali stessi. Il Ministro: DE LORENZO