IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo n. 84 del 25 gennaio 1992 (di seguito "decreto"), emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunita' economica europea; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, che richiama l'art. 1, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, le modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di societa' di investimento a capitale variabile, gli elementi documentabili e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale; Decreta: Art. 1. Presentazione dell'istanza 1. I soci fondatori, per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di una societa' di investimento a capitale variabile, sono tenuti a presentare un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187, Roma. 2. E' consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r. In tal caso il termine di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 77/1983 decorre dal giorno in cui la domanda perverra' al Ministero.