IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto legislativo n. 84 del 25 gennaio 1992 (di seguito
"decreto"), emanato sulla base dell'art. 22 della legge  29  dicembre
1990,  n.  428,  per  il  recepimento delle direttive del 20 dicembre
1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della  Comunita'  economica
europea;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, del decreto, che
richiama l'art. 1, comma 3, della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  il
Ministro  del  tesoro determina, con proprio decreto, le modalita' di
presentazione dell'istanza per il rilascio  dell'autorizzazione  alla
costituzione  di  societa'  di investimento a capitale variabile, gli
elementi documentabili e informativi a corredo della  stessa  e  ogni
altra modalita' procedurale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Presentazione dell'istanza
  1.  I  soci  fondatori,  per  il  rilascio dell'autorizzazione alla
costituzione di una societa' di investimento  a  capitale  variabile,
sono  tenuti  a presentare un'istanza in duplice copia, di cui una in
bollo, al Ministero del tesoro -  Direzione  generale  del  tesoro  -
Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187, Roma.
  2.  E'  consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r. In tal caso il
termine di cui all'art. 1, comma 4, della legge  n.  77/1983  decorre
dal giorno in cui la domanda perverra' al Ministero.