IL GOVERNATORE
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto   il  proprio  provvedimento  16  luglio  1992  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1992);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 4 agosto  1992  la  ragione  normale  dello  sconto
presso  la Banca d'Italia e' variata dal 13,75 per cento al 13,25 per
cento.
  Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro
del tesoro del 22 dicembre 1991.