LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme teniche dei bilanci delle aziende di credito, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; Visto l'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di credito speciale, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che ha esteso alle imprese finanziarie e alla materia dei bilanci consolidati i poteri normativi di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23; Visti gli articoli 5 e 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti finanziari e alla pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992; Vista la lettera n. SOC/RM/92005657 del 29 luglio 1992 con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha comunicato rispettivamente la propria intesa sugli schemi e sulle istruzioni di compilazione dei bilanci degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e il proprio parere secondo quanto prescritto dall'art.7, comma 3, lett. c), della legge 23 marzo 1983, n. 77; Dispone: Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato degli enti finanziari di cui all'art. 1, secondo comma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 sono redatti secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le esclusioni specificatamente indicate nel testo delle istruzioni medesime. Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992. Roma, 31 luglio 1992 Il direttore generale: DINI