IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 marzo 1985); Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 luglio 1970), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1976); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1990 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990, supplemento ordinario n. 92) - bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992; Considerato che le spese per l'attuazione della profilassi vaccinale obbligatoria e/o di emergenza contro le malattie infettive e diffusive degli animali per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano sul cap. 5941 del Tesoro - Fondo sanitario nazionale per il corrente esercizio finanziario e sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanita'; Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini, occorre stabilire le quantita' dei vaccini che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Vista la direttiva del consiglio n. 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie per la lotta contro l'afta epizootica, modificata dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990; Viste le direttive del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217 CEE e dell'11 novembre 1980, n. 80/1101 CEE, recanti norme relative alle misure di lotta contro la peste suina classica; Vista la decisione del Consiglio n. 91/666 CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'I.Z.S. di Brescia; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, concernente il regolamento per la profilassi della peste suina classica; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980 concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980; Vista l'ordinanza ministeriale del 5 agosto 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1991 relativa alla revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per le vaccinazioni antiaftose di urgenza e per le emergenze veterinarie; Visto l'art. 7 della legge n. 833/78 relativo alla costituzione di scorte di vaccino da impiegarsi in caso di emergenza; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1992 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi obbligatorie nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonche' di altre malattie infettive e diffusive disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 5941 del Tesoro - parte spese correnti. Per le vaccinazioni antiaftosa, antipestosa e antirabbica di emergenza il Ministero della sanita' costituisce scorte di vaccini e di antigeni, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei quantitativi riportati nei successivi articoli. Le spese relative alla costituzione di tali scorte gravano sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanita' del corrispondente esercizio finanziario nel quale dovranno essere stipulati i relativi contratti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della morva, della peste equina, della peste suina classica ed africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". - La legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali". - La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".