IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, modificata con regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726; Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale e' stato approvato lo statuto del predetto Ente; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1936, contenente le norme per l'applicazione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente suddetto; Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante ulteriori modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935, n. 1453; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1940, recante le modalita' per le applicazioni della legge 13 giugno 1940, n. 868; Vista la legge 28 marzo 1956 n. 168, recante provvidenze per la stampa; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1976, concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; Visto il decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, concernente il differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti; Visto, in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge n. 195 del 1992, concernente l'attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee in data 24 aprile 1991; Decreta: Art. 1. Il contributo di cui all'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, e' dovuto dalle imprese di settore sulle carte, cartoni e prodotti cartotecnici di ogni tipo destinati al consumo interno. Restano ferme le esenzioni dal contributo per le cessioni di carta destinata alla stampa di giornali quotidiani, di giornali periodici e di libri, nonche' per le carte, cartoni e prodotti cartotecnici ceduti direttamente alle amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma.