IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la legge 13 giugno 1935, n. 1453, concernente la istituzione
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,  modificata  con
regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge
7 giugno 1937, n. 2726;
  Visto  il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale e'
stato approvato lo statuto del predetto Ente;
  Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1936, contenente le  norme
per   l'applicazione   della  riscossione  dei  contributi  a  favore
dell'Ente suddetto;
  Vista  la  legge  13  giugno  1940,  n.  868,   recante   ulteriori
modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935, n. 1453;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 1940, recante le modalita'
per le applicazioni della legge 13 giugno 1940, n. 868;
  Vista la legge 28 marzo 1956 n. 168,  recante  provvidenze  per  la
stampa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  giugno  1976,  concernente il
regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto
all'Ente nazionale per la cellulosa e  per  la  carta,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  25  febbraio  1987, n. 67, concernente il rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina  delle  imprese
editrici e provvidenze per l'editoria;
  Visto  il  decreto-legge  1  marzo  1992,  n.  195, concernente il
differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre
disposizioni urgenti;
  Visto, in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge n. 195 del
1992, concernente  l'attuazione  della  decisione  della  Commissione
delle Comunita' europee in data 24 aprile 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo di cui all'art. 21, secondo comma, del decreto-legge
1 marzo 1992, n. 195, e'  dovuto  dalle  imprese  di  settore  sulle
carte,  cartoni  e  prodotti  cartotecnici  di ogni tipo destinati al
consumo interno.
  Restano ferme le esenzioni dal contributo per le cessioni di  carta
destinata alla stampa di giornali quotidiani, di giornali periodici e
di  libri,  nonche'  per  le  carte,  cartoni e prodotti cartotecnici
ceduti direttamente alle amministrazioni dello Stato,  anche  se  con
gestione autonoma.