IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che   ha   istituito   per   l'anno   1992  un'imposta  straordinaria
immobiliare;
  Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che  prevede  il sistema del versamento diretto al concessionario per
il  pagamento  dell'imposta  straordinaria  immobiliare,  secondo  le
modalita'  previste  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, nonche' i
termini di versamento;
  Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che   ha   istituito   per   l'anno   1992  un'imposta  straordinaria
sull'ammontare dei depositi bancari,  postali  e  presso  istituti  e
sezioni  per  il  credito a medio termine, conti correnti, depositi a
risparmio e a termine, certificati  di  deposito,  libretti  e  buoni
fruttiferi;
  Visto  ancora  l'art.  7,  comma  6,  secondo periodo, che fissa il
termine di versamento e stabilisce che l'imposta deve essere  versata
secondo  le  modalita'  previste  per il versamento di cui al comma 2
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
  Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che  prevede  la  possibilita'  di  presentare,  dal  1 agosto al 15
dicembre 1992, dichiarazioni integrative  in  aumento,  agli  effetti
dell'IRPEF,  dell'IRPEG  e  della  ILOR, limitatamente ai redditi dei
fabbricati, per i  periodi  di  imposta  relativamente  ai  quali  il
termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei redditi e'
scaduto  anteriormente   alla   data   dell'11   luglio   1992,   con
l'applicazione  di  una  sopratassa graduata per ciascuno dei periodi
d'imposta;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario
o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti gli articoli  66  e  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Ritenuta la necessita' di istituire nuovi  codici  tributo  per  il
versamento   dell'imposta   straordinaria  immobiliare,  dell'imposta
straordinaria sui depositi bancari e  postali  e  per  il  versamento
delle  imposte  o  maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base
alla dichiarazione integrativa, di  cui  agli  articoli  7  e  8  del
decreto-legge n. 333;
  Visti  i  due  decreti  del 16 novembre 1989 con i quali sono stati
approvati,  tra  gli  altri,  la  distinta  per  il  versamento  allo
sportello  del  concessionario  Mod.  1,  e  il  bollettino  di conto
corrente postale Mod. 11;
  Visto il decreto 3 maggio 1991, con il quale e' stata approvata  la
distinta  Mod. 8 per il versamento allo sportello del concessionario,
fra l'altro, delle maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base
a dichiarazione integrativa a  norma  dell'art.  14  della  legge  29
dicembre  1990,  n.  408,  e  si  e' stabilito che le stesse potevano
essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale Mod.
11;
  Considerato che per la riscossione presso il  concessionario  delle
entrate   di   cui  ai  precedenti  commi  non  si  rende  necessaria
l'approvazione di una specifica  modulistica,  risultando  adattabile
quella gia' in uso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  base  alle  disposizioni  contenute nel decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, vanno  eseguiti  al  concessionario  della  riscossione
competente secondo il domicilio fiscale del versante i versamenti:
    a) dell'imposta straordinaria immobiliare;
    b) dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali;
    c)  delle  imposte  e  delle  maggiori imposte e delle sopratasse
dovute in base a dichiarazione  integrativa  in  aumento  per  quanto
riguarda i redditi dei fabbricati.