IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha istituito per l'anno 1992 un'imposta straordinaria immobiliare; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede il sistema del versamento diretto al concessionario per il pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare, secondo le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' i termini di versamento; Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha istituito per l'anno 1992 un'imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi; Visto ancora l'art. 7, comma 6, secondo periodo, che fissa il termine di versamento e stabilisce che l'imposta deve essere versata secondo le modalita' previste per il versamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede la possibilita' di presentare, dal 1 agosto al 15 dicembre 1992, dichiarazioni integrative in aumento, agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e della ILOR, limitatamente ai redditi dei fabbricati, per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto anteriormente alla data dell'11 luglio 1992, con l'applicazione di una sopratassa graduata per ciascuno dei periodi d'imposta; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare, dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali e per il versamento delle imposte o maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base alla dichiarazione integrativa, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 333; Visti i due decreti del 16 novembre 1989 con i quali sono stati approvati, tra gli altri, la distinta per il versamento allo sportello del concessionario Mod. 1, e il bollettino di conto corrente postale Mod. 11; Visto il decreto 3 maggio 1991, con il quale e' stata approvata la distinta Mod. 8 per il versamento allo sportello del concessionario, fra l'altro, delle maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa a norma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e si e' stabilito che le stesse potevano essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale Mod. 11; Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso; Decreta: Art. 1. In base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, vanno eseguiti al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del versante i versamenti: a) dell'imposta straordinaria immobiliare; b) dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali; c) delle imposte e delle maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati.