IL PRESIDENTE
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni  e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1,
del 1991;
  Viste le disposizioni concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione
ed  il  funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate
d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 marzo 1992  e  integrate  e
modificate in data 17 giugno 1992;
  Vista  la  delibera  della  Consob n. 6352 adottata d'intesa con la
Banca d'Italia in data 16  luglio  1992,  con  la  quale  sono  state
stabilite  le modalita' ed i termini per il versamento dei margini di
garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle
disposizioni di cui sopra;
  Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione della  data
di avvio dell'operativita' del fondo liquidazione mensile;
  Vista  la nota n. 00197155 del 30 luglio 1992 con la quale la Banca
d'Italia ha manifestato la propria intesa sul  testo  della  presente
delibera;
                              Delibera:
  La  data  di avvio dell'operativita' del fondo liquidazione mensile
di  cui  all'art.  17,  delle  disposizioni  citate  in  premessa  e'
stabilita nel 14 agosto 1992.
  In  deroga  a  quanto previsto dalla delibera n. 6352 del 16 luglio
1992, il primo versamento dei margini da parte dei  soggetti  di  cui
all'art.  17,  comma  3,  delle richiamate disposizioni dovra' essere
effettuato, nella misura determinata con  delibera  n.  6353  del  16
luglio 1992, entro le ore 12 del 1 settembre 1992.
  La  presente  delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed
entrera'  in  vigore   dal   giorno   successivo   a   quella   della
pubblicazione.  Essa  sara'  altresi' pubblicata nel Bollettino della
Consob.
   Roma, 6 agosto 1992
                                            p. Il Presidente: BESSONE