IL PRESIDENTE Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1, del 1991; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 marzo 1992 e integrate e modificate in data 17 giugno 1992; Vista la delibera della Consob n. 6352 adottata d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 luglio 1992, con la quale sono state stabilite le modalita' ed i termini per il versamento dei margini di garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni di cui sopra; Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione della data di avvio dell'operativita' del fondo liquidazione mensile; Vista la nota n. 00197155 del 30 luglio 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera; Delibera: La data di avvio dell'operativita' del fondo liquidazione mensile di cui all'art. 17, delle disposizioni citate in premessa e' stabilita nel 14 agosto 1992. In deroga a quanto previsto dalla delibera n. 6352 del 16 luglio 1992, il primo versamento dei margini da parte dei soggetti di cui all'art. 17, comma 3, delle richiamate disposizioni dovra' essere effettuato, nella misura determinata con delibera n. 6353 del 16 luglio 1992, entro le ore 12 del 1 settembre 1992. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quella della pubblicazione. Essa sara' altresi' pubblicata nel Bollettino della Consob. Roma, 6 agosto 1992 p. Il Presidente: BESSONE