Il  Senato  della  Repubblica,  il  6  agosto  1992, ha adottato, a
maggioranza   assoluta   dei   propri   componenti,    la    seguente
deliberazione:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  " 5. Il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di
Gruppi con meno di dieci iscritti, purche' rappresentino un partito o
un  movimento  organizzato  nel  Paese  che  abbia presentato, con il
medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie  liste  di
candidati  alle  elezioni  per  il Senato ed abbia ottenuto eletti in
almeno tre regioni, e purche'  ai  Gruppi  stessi  aderiscano  almeno
cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni".
   Roma, 6 agosto 1992
                                             Il Presidente: SPADOLINI
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica - Documento II, n. 9.
             Presentato  dalla  giunta per il regolamento il 6 agosto
          1992, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa
          giunta il 30 luglio 1992.
             Relazione scritta annunciata il 6 agosto 1992.
             Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1992.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata.   Restano invariati  il  valore  e  l'efficacia
          dell'atto legislativo qui trascritto.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  14  del regolamento del Senato,
          cosi' come modificato dalla presente deliberazione,  e'  il
          seguente:
             "Art.  14  (Composizione  dei Gruppi parlamentari). - 1.
          Tutti  i  Senatori  debbono  appartenere   ad   un   Gruppo
          parlamentare.
             2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore e'
          tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del
          quale intende far parte.
             3.  I  senatori  che  entrano a far parte del Senato nel
          corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del
          Senato,  entro  tre  giorni  dalla  proclamazione  o  dalla
          nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
             4.  Ciascun  Gruppo  dev'essere composto da almeno dieci
          senatori. I senatori che non abbiano  dichiarato  di  voler
          appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
            5.   Il  Consiglio  di  Presidenza  puo'  autorizzare  la
          costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti,  purche'
          rappresentino  un  partito  o  un movimento organizzato nel
          Paese che abbia presentato, con il  medesimo  contrassegno,
          in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle
          elezioni  per  il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno
          tre  regioni,  e purche' ai Gruppi stessi aderiscano almeno
          cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.
             6.  Quando  i  componenti  di  un  Gruppo   regolarmente
          costituito  si  riducano  nel corso della legislatura ad un
          numero inferiore a dieci, il Gruppo e' dichiarato sciolto e
          i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre  giorni
          dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri
          Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facolta'
          del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente".