Il Senato della Repubblica, il 6 agosto 1992, ha adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la seguente deliberazione: Art. 1. 1. All'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purche' rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purche' ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni". Roma, 6 agosto 1992 Il Presidente: SPADOLINI LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica - Documento II, n. 9. Presentato dalla giunta per il regolamento il 6 agosto 1992, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa giunta il 30 luglio 1992. Relazione scritta annunciata il 6 agosto 1992. Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1992.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 14 del regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. 2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore e' tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte. 3. I senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire. 4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. 5. Il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purche' rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purche' ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni. 6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo e' dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facolta' del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente".