IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, concernente le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati nonche' gli stand- ards e le compatibilita' informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Considerata la difficolta' di definire a priori uno schema generale delle tecniche e dei percorsi utilizzati nell'attivita' di riciclaggio, rispetto al quale sviluppare in positivo, sistematiche verifiche empiriche basate sui dati aggregati; Considerata, in alternativa, l'opportunita' di selezionare fra le informazioni disponibili quelle che, attraverso raffronti spaziali, temporali, in termini di operazioni e settori di attivita' economica, consentano di individuare scostamenti significativi da dati medi e tendenziali; Considerato che, sulla base delle esperienze censite e analizzate a livello interno e internazionale, e' emerso che le direttrici seguite con maggior frequenza nell'attivita' di riciclaggio sono l'utilizzo del denaro contante, sia in valuta che in lire, e il ricorso ai pagamenti da e per l'estero specie attraverso paesi da considerare a rischio in virtu' di normative locali che favoriscono pratiche di anonimato e l'inserimento nei propri sistemi finanziari di somme altrove sospette; Considerato che l'immissione del denaro da riciclare nei canali ufficiali potrebbe essere attuata attraverso il frazionamento in piu' operazioni al di sotto di lire 20 milioni, mediante l'utilizzo di piu' intermediari o di piu' dipendenze di uno stesso intermediario e che pertanto e' utile conoscere il numero e l'ammontare complessivo delle operazioni in contanti inferiori o uguali a detta soglia; Considerata la necessita' che gli elementi descritti siano aggregati in modo da fornire informazioni significative, eventualmente raffrontabili su scala internazionale; Decreta: Art. 1. 1. Gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dovranno produrre mensilmente aggregazioni dei dati raccolti ai sensi della ripetuta legge 5 luglio 1991, n. 197, distinguendo le seguenti voci: 1) trasferimenti di denaro in contanti e titoli al portatore ex art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197; 2) incassi, versamenti, accrediti; 3) pagamenti, prelevamenti, addebiti; 4) ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario dell'ordinante); 5) ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario del beneficiario); 6) acquisto di valuta; 7) vendita di valuta; 8) emissione di assegni circolari e titoli similari, assegni turistici, vaglia; 9) versamenti di denaro contante inferiori o uguali a lire 20 milioni; 10) prelevamenti di denaro contante inferiori o uguali a lire 20 milioni. 2. I criteri di raccordo delle voci di cui sopra con i dati registrati nell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono precisati nelle note tecniche emanate dall'ufficio italiano dei cambi, unitamente ai criteri di individuazione dei gruppi e rami di attivita' economica di cui al successivo art. 2. La diffusione delle note dell'Ufficio sara' effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.