IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   5  luglio  1991,  n.  197,  recante:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e  dei  titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
  Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita'  di
attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 193, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n. 197;
  Visto  il  proprio  decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  161  del  10  luglio  1992,  concernente  le
modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati nonche' gli stand-
ards  e  le  compatibilita'  informatiche  da  rispettare,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire le modalita' con le quali
l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo  scopo  di  far  emergere
eventuali  fenomeni  di  riciclaggio  nell'ambito di determinate zone
territoriali, analisi statistiche  dei  dati  aggregati,  concernenti
complessivamente  l'operativita'  di ciascun intermediario abilitato,
che l'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere,  anche
mediante  accesso  diretto,  dall'archivio  di  cui  all'art.  2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Considerata la difficolta' di definire a priori uno schema generale
delle   tecniche   e   dei   percorsi  utilizzati  nell'attivita'  di
riciclaggio, rispetto al quale sviluppare in  positivo,  sistematiche
verifiche empiriche basate sui dati aggregati;
  Considerata,  in  alternativa, l'opportunita' di selezionare fra le
informazioni disponibili quelle che, attraverso  raffronti  spaziali,
temporali, in termini di operazioni e settori di attivita' economica,
consentano  di  individuare  scostamenti significativi da dati medi e
tendenziali;
  Considerato che, sulla base delle esperienze censite e analizzate a
livello interno e internazionale, e' emerso che le direttrici seguite
con maggior frequenza nell'attivita' di riciclaggio  sono  l'utilizzo
del  denaro  contante,  sia  in  valuta  che in lire, e il ricorso ai
pagamenti da e per l'estero specie attraverso paesi da considerare  a
rischio  in  virtu'  di  normative locali che favoriscono pratiche di
anonimato e l'inserimento nei  propri  sistemi  finanziari  di  somme
altrove sospette;
  Considerato  che  l'immissione  del  denaro da riciclare nei canali
ufficiali potrebbe essere attuata attraverso il frazionamento in piu'
operazioni al di sotto di lire 20  milioni,  mediante  l'utilizzo  di
piu'  intermediari o di piu' dipendenze di uno stesso intermediario e
che pertanto e' utile conoscere il numero e  l'ammontare  complessivo
delle operazioni in contanti inferiori o uguali a detta soglia;
  Considerata   la   necessita'  che  gli  elementi  descritti  siano
aggregati   in   modo   da   fornire   informazioni    significative,
eventualmente raffrontabili su scala internazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, dovranno produrre mensilmente  aggregazioni  dei
dati  raccolti  ai  sensi della ripetuta legge 5 luglio 1991, n. 197,
distinguendo le seguenti voci:
   1) trasferimenti di denaro in contanti e titoli  al  portatore  ex
art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197;
   2) incassi, versamenti, accrediti;
   3) pagamenti, prelevamenti, addebiti;
   4)   ordini   di   accreditamento   o   di   pagamento   (a   cura
dell'intermediario dell'ordinante);
   5)   ordini   di   accreditamento   o   di   pagamento   (a   cura
dell'intermediario del beneficiario);
   6) acquisto di valuta;
   7) vendita di valuta;
   8)  emissione  di  assegni  circolari  e  titoli similari, assegni
turistici, vaglia;
   9) versamenti di denaro contante inferiori  o  uguali  a  lire  20
milioni;
  10)  prelevamenti  di  denaro contante inferiori o uguali a lire 20
milioni.
 2. I criteri di  raccordo  delle  voci  di  cui  sopra  con  i  dati
registrati  nell'archivio  unico  informatico  di  cui all'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono precisati nelle note tecniche
emanate  dall'ufficio  italiano  dei  cambi, unitamente ai criteri di
individuazione dei gruppi e rami di attivita'  economica  di  cui  al
successivo  art.  2.  La  diffusione  delle  note  dell'Ufficio sara'
effettuata mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.