IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con dereto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, 312; Vista la legge 22 maggio 1978, 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di ingegneria del 17 ottobre 1991; senato accademico del 31 gennaio 1992; consiglio di amministrazione del 20 ottobre 1992; Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 14 giugno 1991; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 12 luglio 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 95 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale viene inserito il "capo V" (scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale) e i seguenti nuovi articoli: Capo V Art. 96. - E' istituita la scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale presso l'Universita' di Udine. La scuola si articola nei seguenti indirizzi: sicurezza, protezione. La scuola ha lo scopo di promuovere l'addestramento teorico- sperimentale nei settori della sicurezza e della protezione. La scuola rilascia il titolo di specialista in "sicurezza e protezione industriale". Art. 97. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centosessanta ore di insegnamento e quaranta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi. Art. 98. - Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Udine. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della scuola. Art. 99 - Sono ammessi al corso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica, chimica e chimica industriale. Sono ammessi altresi' al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni a quelli richiesti dal comma precedente. Art. 100. - Le materie di isegnamento sono le seguenti: 1 Anno (solo materie comuni ai due indirizzi): 1) impianti industriali ad alto rischio; 2) termofluidodinamica e chimica degli incidenti; 3) misure e strumentazioni di impianti (con laboratorio); 4) analisi del rischio; 5) valutazioni di impatto ambientale. 2 Anno: materie comuni indirizzi: 6) meccanica della diffusione ambientale di sostanze tossiche e/o radioattive; 7) sicurezza nel lavoro; materie di indirizzo: A) indirizzo sicurezza: 8) analisi degli incidenti; 9) sicurezza nella realizzazione degli impianti ad alto rischio; 10) sicurezza nell'esercizio degli impianti ad alto rischio; 11) simulatori degli impianti in condizioni normali, perturbate incidentali; B) Indirizzo protezione: 8) radioprotezione nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti nucleari; 9) protezione nella misura e nell'esercizio di impianti industriali convenzionali; 10) reti di monitoraggio e impianti di emergenza; 11) tecniche di misura di sostanze tossiche e/o radioattive con laboratorio. Art. 101. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzanti dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dell'indirizzo e dell'attivita' seminariale, di studio e sperimentale che sara' svolta sotto la guida di relatori nominati dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 102. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1983, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 18 maggio 1992 Il rettore