IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con dereto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298,  e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'   degli   studi   di   Udine
rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di ingegneria del 17 ottobre 1991;
   senato accademico del 31 gennaio 1992;
   consiglio di amministrazione del 20 ottobre 1992;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 14 giugno 1991;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 12 luglio 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Udine, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  95  relativo  alla  scuola  di  specializzazione   in
chirurgia   generale   viene   inserito   il   "capo  V"  (scuola  di
specializzazione in sicurezza e protezione industriale) e i  seguenti
nuovi articoli:
                               Capo V
  Art.  96. - E' istituita la scuola di specializzazione in sicurezza
e protezione industriale presso l'Universita' di Udine. La scuola  si
articola nei seguenti indirizzi: sicurezza, protezione.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  promuovere  l'addestramento teorico-
sperimentale nei settori della sicurezza  e  della  protezione.    La
scuola  rilascia  il titolo di specialista in "sicurezza e protezione
industriale".
  Art. 97. - La scuola ha la durata di  due  anni.  Ciascun  anno  di
corso prevede almeno centosessanta ore di insegnamento e quaranta ore
di  attivita'  pratiche  guidate.  In  base  alle  strutture  e  alle
attrezzature disponibili, la scuola  e'  in  grado  di  accettare  il
numero  massimo  di iscritti determinato in venti per ciascun anno di
corso per un totale di quaranta specializzandi.
  Art.  98.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorre   al
funzionamento della scuola la facolta' di ingegneria dell'Universita'
di  Udine.  Nel  manifesto annuale degli studi viene indicata la sede
della Direzione della scuola.
  Art.  99  -  Sono  ammessi  al corso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica,  chimica
e chimica industriale.
  Sono  ammessi  altresi'  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
Universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti
disposizioni a quelli richiesti dal comma precedente.
  Art. 100. - Le materie di isegnamento sono le seguenti:
 1 Anno (solo materie comuni ai due indirizzi):
   1) impianti industriali ad alto rischio;
   2) termofluidodinamica e chimica degli incidenti;
   3) misure e strumentazioni di impianti (con laboratorio);
   4) analisi del rischio;
   5) valutazioni di impatto ambientale.
 2 Anno:
   materie comuni indirizzi:
   6) meccanica della diffusione ambientale di sostanze tossiche  e/o
radioattive;
   7) sicurezza nel lavoro;
   materie di indirizzo:
  A) indirizzo sicurezza:
     8) analisi degli incidenti;
     9) sicurezza nella realizzazione degli impianti ad alto rischio;
    10) sicurezza nell'esercizio degli impianti ad alto rischio;
    11)  simulatori  degli impianti in condizioni normali, perturbate
incidentali;
  B) Indirizzo protezione:
     8) radioprotezione nella realizzazione  e  nell'esercizio  degli
impianti nucleari;
     9)   protezione   nella  misura  e  nell'esercizio  di  impianti
industriali convenzionali;
    10) reti di monitoraggio e impianti di emergenza;
    11) tecniche di misura di sostanze tossiche e/o  radioattive  con
laboratorio.
  Art.  101. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzanti
dovranno  concordare  con  il  consiglio  della  scuola   la   scelta
dell'indirizzo e dell'attivita' seminariale, di studio e sperimentale
che  sara'  svolta  sotto la guida di relatori nominati dal consiglio
della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base  di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente   alla
specializzazione,  svolta  all'estero  in  laboratori  universitari o
extrauniversitari.
  Art. 102. - L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di  strutture  extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1983,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 18 maggio 1992
                                                           Il rettore