Con  decreto  ministeriale  6  agosto  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n.  356,  il  progetto  presentato dalla Cassa di risparmio di Ascoli
Piceno che prevede:
    il  conferimento  in  unica  soluzione,  previo  scorporo,  della
propria  azienda  bancaria,  compreso il credito pignoratizio, in una
costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di Ascoli  Piceno
S.p.a.";
    la  costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
Ascoli Piceno S.p.a." con un capitale sociale di L.  106.810.000.000,
suddiviso  in  213.620  azioni  da  nominali L. 500.000 cadauna, alla
quale verra' conferito  il  complesso  dei  beni  e  dei  diritti  di
qualsiasi  natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare,
ad eccezione di immobili per valore netto di bilancio di  lire  8.335
milioni  e  del  fondo  di  beneficenza  non  erogata  per lire 5.512
milioni;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di
Ascoli Piceno" e sara' titolare dell'intero pacchetto azionario della
societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione  dello  statuto  della  "Cassa  di risparmio di Ascoli
Piceno S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
   La Cassa  di  risparmio  di  Ascoli  Piceno  contestualmente  alla
stipula  dell'atto  di  conferimento  della  propria azienda bancaria
nella "Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.a.",  fatto  salvo  il
compimento   degli  atti  connessi  alla  modificazione  dell'oggetto
sociale, ai sensi dell'art.  3  del  citato  decreto  legislativo  n.
356/1990, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.