IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 146 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con il quale viene modificato il citato art. 146 del testo unico; Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, con il quale vengono portate modificazioni e integrazioni al menzionato art. 7 della legge n. 249/1968; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni recate con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, con il quale e' stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari; Atteso che, a norma della legge 22 gennaio 1982, n. 8, e' in via di scadenza il mandato dei quattro rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero; Vista la nota in data 14 marzo 1992 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha proposto che la consultazione elettorale abbia luogo nei giorni 29 e 30 novembre 1992; Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 19 maggio 1992, ha espresso il proprio parere ed ha proposto le terne dei dipendenti da chiamare a far parte delle commissioni elettorali; Sentito il Consiglio di Stato, il quale ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Pietro Salvo; Decreta: Art. 1. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanita' sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 e si svolgeranno, il giorno 29, dalle ore 8 alle 20, ed il giorno 30, dalle ore 8 alle ore 14.