IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 146 del  testo  unico  degli  impiegati  civili  dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
  Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1968,  n.  249,  con  il  quale
viene modificato il citato art. 146 del testo unico;
  Visto  l'art.  7  della legge 28 ottobre 1970, n. 775, con il quale
vengono portate modificazioni e integrazioni  al  menzionato  art.  7
della legge n. 249/1968;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721,  e  successive  modificazioni ed integrazioni recate con decreto
del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, con il  quale
e'  stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti
del personale  in  seno  ai  consigli  di  amministrazione  e  organi
similari;
  Atteso che, a norma della legge 22 gennaio 1982, n. 8, e' in via di
scadenza  il mandato dei quattro rappresentanti del personale in seno
al consiglio di amministrazione di questo Ministero;
  Vista la nota in data 14 marzo 1992 con la quale la Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per la funzione pubblica, ha
proposto che la consultazione elettorale abbia luogo nei giorni 29  e
30 novembre 1992;
  Sentito  il  consiglio  di amministrazione che, nella seduta del 19
maggio 1992, ha espresso il proprio parere ed ha  proposto  le  terne
dei dipendenti da chiamare a far parte delle commissioni elettorali;
  Sentito  il  Consiglio  di  Stato,  il  quale  ha  designato  quale
presidente della commissione elettorale centrale  il  consigliere  di
Stato dott. Pietro Salvo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  elezioni  per  la  nomina  dei rappresentanti del personale nel
consiglio di amministrazione del Ministero della sanita' sono indette
per i giorni 29 e 30 novembre 1992 e si svolgeranno,  il  giorno  29,
dalle ore 8 alle 20, ed il giorno 30, dalle ore 8 alle ore 14.