IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  5  dicembre  1991,  n.   386,
convertito,  senza modificazioni, nella legge 29 gennaio 1992, n. 35,
riguardante la traformazione in societa' per  azioni  degli  enti  di
gestione  delle  partecipazioni  statali  e degli altri enti pubblici
economici, nonche' delle aziende autonome  statali,  da  attuarsi  in
uniformita'  agli  indirizzi  di  politica  economica  ed industriale
deliberati dal CIPE;
  Visto il decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  recante  misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica, che detta nuove ed
ulteriori  norme  per  la trasformazione in societa' per azioni degli
enti  pubblici  economici  diversi  dagli  enti  di  gestione   delle
partecipazioni statali;
  Visto  l'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che contiene
obiettivi e criteri per la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  lo
sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato;
  Vista  la  direttiva  CEE  n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie, nonche' i  regolamenti  n.  1191
del  26  giugno  1969, come modificato dal regolamento n. 1893 del 20
giugno 1991, n. 1192 del 26 giugno 1969 e n. 1107 del 4 giugno 1970;
  Vista la propria delibera in data 12 giugno 1992 con  la  quale  e'
stato deciso l'avviamento della procedura di trasformazione dell'Ente
ferrovie  dello  Stato  in  societa'  per  azioni ai sensi del citato
decreto-legge n. 386/1991;
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 18 del  ripetuto  decreto-legge
n. 333/1992 il CIPE puo' deliberare la trasformazione in societa' per
azioni  di  enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di
attivita';
  Considerato che con nota in data  7  agosto  1992  l'amministratore
straordinario  dell'Ente ferrovie dello Stato ha comunicato gli esiti
del confronto sindacale previsto dalla ripetuta delibera CIPE in data
12 giugno 1992 ed avvenuto alla presenza del Ministro  dei  trasporti
quale  garante dell'intesa tra l'Ente e le organizzazioni sindacali e
responsabile del contratto di programma;
  Ritenuto che la trasformazione in  societa'  per  azioni  dell'Ente
ferrovie dello Stato non determina alcun effetto sulle garanzie dello
Stato  gia'  emesse  a fronte delle operazioni finanziarie effettuate
dall'Ente stesso in virtu' delle diverse leggi di spesa e  confermato
che  il  relativo  ammortamento permane ai sensi delle stesse leggi a
carico dello  Stato  e  verra'  gestito  dalla  societa'  per  azioni
derivante dalla trasformazione dell'Ente attraverso un apposito fondo
da istituirsi a norma dell'art. 9 della direttiva CEE n. 440/91;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti;
                               Delibera:
                               Art. 1.
  L'Ente ferrovie dello Stato e' trasformato in societa'  per  azioni
con effetto dalla data della presente delibera.
  Si applicano alla presente strasformazione l'art. 14, i commi 2, 3,
4 e 5 dell'art. 15, nonche' l'art. 19 del menzionato decreto-legge n.
333/1992.
  Il  termine  per  gli  adempimenti  di  cui  al  quarto  comma  del
richiamato art. 15 del decreto-legge n. 333/1992 decorre  dalla  data
della presente delibera.