Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino a denominazione di origine controllata "Taurasi" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. -------------------- Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" e' riservata al vino rosso, gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata "Taurasi" con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.