Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita  per  il  vino  a  denominazione  di  origine
controllata   "Taurasi"   ha   espresso   parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo per il vino -  ai  fini  dell'emanazione  del
decreto  presidenziale  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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           Proposta di disciplinare di produzione del vino
    a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata e garantita "Taurasi" e'
riservata al vino rosso, gia' riconosciuto a denominazione di origine
controllata "Taurasi" con decreto del Presidente della Repubblica  26
marzo  1970,  che  risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.