Con  decreto  ministeriale  11  agosto 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n.  356,  il  progetto  presentato  dalla  Sezione  di  credito
fondiario  e  dalla  Sezione  autonoma  per il finanziamento di opere
pubbliche ed impianti di pubblica utilita' del Monte  dei  Paschi  di
Siena che prevede:
    la  fusione  per  incorporazione  della  Sezione  autonoma per il
finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' del
Monte dei Paschi di Siena nella  Sezione  di  credito  fondiario  del
medesimo istituto;
    la   contemporanea   trasformazione  dell'ente  risultante  dalla
cennata fusione  nella  societa'  "Monte  Paschi  fondiario  e  opere
pubbliche  S.p.a." che avra' un capitale sociale di lire 300 miliardi
rappresentato da n. 30 milioni di azioni  ordinarie  da  nominali  L.
10.000 cadauna;
    l'adozione  di  un  nuovo  statuto da parte della societa' "Monte
Paschi fondiario e opere pubbliche  S.p.a."  abilitata  all'esercizio
del  credito  fondiario,  edilizio  e  alle opere pubbliche, ai sensi
della legge 6 giugno 1991, n. 175,  del  credito  agrario,  ai  sensi
della  legge  5  luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, ed
ogni altra forma di credito a medio e lungo termine.