IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992, con il quale l'on. prof. Salvatore Ando', deputato al Parlamento, e' stato nominato Ministro della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1992 con il quale l'on. dott. Salvatore D'Alia, deputato al Parlamento, e l'on. Dino Madaudo, deputato al Parlamento, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Difesa; Decreta: Art. 1. All'on. Salvatore D'Alia, Sottosegretario di Stato alla Difesa e' delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti: decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni, e degli armamenti terrestri, e della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili di importo non eccedente i 15 miliardi, della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, della Direzione generale di commissariato, della Direzione generale della sanita' militare e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate; provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle pensioni; provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle provvidenze per il personale, nonche' i provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.; decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette direzioni generali e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il debito riconosciuto e' di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000; decreti di non applicazione di penalita' relativi ai contratti da lui approvati; decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, della Direzione generale di commissariato, della Direzione generale della sanita' militare e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare, non superi L. 30.000.000; decreti e determinazioni ministeriali di competenza della Direzione generale di commissariato riguardanti la composizione del corredo e la tariffa dei prezzi degli effetti di vestiario; provvedimenti relativi alla costituzione e sopppressione dei magazzini; autorizzazione al personale militare e civile ed agli operai in servizio presso l'Amministrazione centrale ad effettuare missioni nel territorio dello Stato di durata eccedenti dieci giorni, riservata al Ministro l'autorizzazione per gli ufficiali incaricati delle funzioni di direttore centrale o di direttore generale, per gli altri ufficiali di grado superiore a generale di brigata e corrispondenti e per i dirigenti generali, salvo il disposto del successivo art. 3 e fatta eccezione per le missioni di durata non superiore ai dieci giorni dei direttori centrali, dei direttori generali e degli ufficiali generali anzidetti, per le quali provvedono essi direttamente; provvedimenti concernenti l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta; provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastico- addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla scuola militare "Nunziatella" ed al collegio navale "Morosini"; autorizzazione a disporre aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'ufficio amministrazioni speciali di Roma, sui capitoli 3001 e 3003 del bilancio della Difesa, nonche' di operare rimborsi, alle rappresentanze diplomatiche, di spese per visite medico-fiscali di connazionali all'estero; autorizzazione a disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti sanitari dell'Esercito, Marina ed Aeronautica per rimborso di spese sostenute dal personale militare autorizzato a fruire di cure idropiniche ed inalatorie con le modalita' prescritte dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965; autorizzazione a disporre aperture di credito a favore di vari funzionari delegati, sul cap. 3003 del bilancio della Difesa per pagamento di compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a carico di privati; decreti e determinazioni ministeriali relativi alle rette ospedaliere e alle cure ambulatoriali, alle tariffe dei medicinali e degli oggetti di medicazione e alla cessione di tali materiali e oggetti al personale e agli enti statali; atti relativi all'igiene e all'alimentazione del soldato; provvedimenti di annullamento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermita' e dei provvedimenti in materia di equo indennizzo; assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato; provvedimenti concernenti i cappellani militari; provvedimenti concernenti la Croce rossa italiana; provvedimenti concernenti recupero alloggi di servizio. Lo stesso Sottosegretario e' inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito e il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.