IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri  e  delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
  Visto  il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947,
n. 17, che  ha  riunito  in  un  unico  Ministero  (della  difesa)  i
Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali  del  Ministero
della difesa;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992,
con il quale l'on. prof. Salvatore Ando', deputato al Parlamento,  e'
stato nominato Ministro della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1992 con
il  quale  l'on.  dott.  Salvatore  D'Alia, deputato al Parlamento, e
l'on. Dino Madaudo,  deputato  al  Parlamento,  sono  stati  nominati
Sottosegretari di Stato alla Difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'on.  Salvatore  D'Alia, Sottosegretario di Stato alla Difesa e'
delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:
   decreti  di  approvazione   e   risoluzione   dei   contratti   ed
autorizzazioni  ad  eseguire  spese  in  economia di competenza della
Direzione generale delle armi, delle  munizioni,  e  degli  armamenti
terrestri,  e  della  Direzione  generale  della motorizzazione e dei
combustibili di importo non eccedente i 15 miliardi, della  Direzione
generale  dei  lavori  del  demanio  e dei materiali del genio, della
Direzione generale di commissariato, della Direzione  generale  della
sanita' militare e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di
importo  non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora
prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si
uniformi alle osservazioni da questo formulate;
   provvedimenti ministeriali relativi  alle  materie  di  competenza
della Direzione generale delle pensioni;
   provvedimenti  ministeriali  relativi  alle  materie di competenza
della Direzione generale delle provvidenze per il personale,  nonche'
i provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.;
   decreti  di  approvazione  di  atti di riconoscimento di debito di
competenza delle predette direzioni generali e del  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  quando  il  debito  riconosciuto  e' di
importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;
   decreti di non applicazione di penalita' relativi ai contratti  da
lui approvati;
   decreti  di  annullamento  dei  crediti  inesigibili  e decreti di
scarico di materiali  o  di  denaro  per  perdite,  deterioramento  o
diminuzione,  per  causa  di  forza  maggiore,  di  competenza  della
Direzione generale delle armi,  delle  munizioni  e  degli  armamenti
terrestri,  della  Direzione  generale  della  motorizzazione  e  dei
combustibili, della Direzione generale dei lavori del demanio  e  dei
materiali del genio, della Direzione generale di commissariato, della
Direzione  generale  della  sanita'  militare  e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, quando l'importo  dei  materiali  o  della
somma da scaricare, non superi L. 30.000.000;
   decreti   e   determinazioni   ministeriali  di  competenza  della
Direzione generale di commissariato riguardanti la  composizione  del
corredo e la tariffa dei prezzi degli effetti di vestiario;
   provvedimenti  relativi  alla  costituzione  e  sopppressione  dei
magazzini;
   autorizzazione al personale militare e civile ed  agli  operai  in
servizio presso l'Amministrazione centrale ad effettuare missioni nel
territorio dello Stato di durata eccedenti dieci giorni, riservata al
Ministro l'autorizzazione per gli ufficiali incaricati delle funzioni
di  direttore  centrale  o  di  direttore  generale,  per  gli  altri
ufficiali di grado superiore a generale di brigata e corrispondenti e
per i dirigenti generali, salvo il disposto del successivo art.  3  e
fatta  eccezione  per  le  missioni  di durata non superiore ai dieci
giorni  dei  direttori  centrali,  dei  direttori  generali  e  degli
ufficiali   generali   anzidetti,   per   le  quali  provvedono  essi
direttamente;
   provvedimenti concernenti l'Associazione dei cavalieri del Sovrano
militare Ordine di Malta;
   provvedimenti  relativi  alle  scuole  ed   istituti   scolastico-
addestrativi  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica, alla
scuola militare "Nunziatella" ed al collegio navale "Morosini";
   autorizzazione  a  disporre  aperture  di  credito  a  favore  del
funzionario  delegato  dell'ufficio amministrazioni speciali di Roma,
sui capitoli 3001 e  3003  del  bilancio  della  Difesa,  nonche'  di
operare  rimborsi,  alle  rappresentanze  diplomatiche,  di spese per
visite medico-fiscali di connazionali all'estero;
   autorizzazione  a  disporre  aperture  di  credito  a  favore  dei
funzionari  delegati  degli  enti  sanitari  dell'Esercito, Marina ed
Aeronautica per rimborso di spese sostenute  dal  personale  militare
autorizzato  a  fruire  di  cure  idropiniche  ed  inalatorie  con le
modalita' prescritte dall'art. 12  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965;
   autorizzazione  a  disporre  aperture  di credito a favore di vari
funzionari delegati, sul cap. 3003  del  bilancio  della  Difesa  per
pagamento di compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali
a carico di privati;
   decreti   e   determinazioni   ministeriali  relativi  alle  rette
ospedaliere e alle cure ambulatoriali, alle tariffe dei medicinali  e
degli  oggetti  di  medicazione  e  alla cessione di tali materiali e
oggetti al personale e agli enti statali; atti relativi all'igiene  e
all'alimentazione del soldato;
   provvedimenti  di  annullamento di riconoscimento di dipendenza da
causa di servizio di ferite, lesioni o infermita' e dei provvedimenti
in materia di equo indennizzo;
   assenso per iscritto  alla  comunicazione,  rilascio  di  copie  e
pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato;
   provvedimenti concernenti i cappellani militari;
   provvedimenti concernenti la Croce rossa italiana;
   provvedimenti concernenti recupero alloggi di servizio.
  Lo  stesso  Sottosegretario  e'  inoltre  delegato  a presiedere il
comitato previsto dall'art. 3 della legge 16  giugno  1977,  n.  372,
sull'ammodernamento    degli    armamenti,   dei   materiali,   delle
apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito e il comitato per  la  casa
di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.