IL GOVERNATORE
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto il proprio provvedimento 3 agosto 1992 (in Gazzetta Ufficiale
n. 182 del 4 agosto 1992);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  4 settembre 1992 la ragione normale dello sconto
presso la Banca d'Italia e' variata dal 13,25 per cento al 15,00  per
cento.
  Restano  fermi  i  commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro
del tesoro del 22 dicembre 1991.