IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n. 2157 dell'11 dicembre 1991 dell'ospedale  dei
bambini  "Vittore  Buzzi" di Milano e, a completamento, la successiva
nota n. 20 del 9 gennaio 1992;
  Considerato che gli atti e i documenti,  oggetto  della  richiesta,
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano, e' autorizzato ad
avvalersi  della  facolta'  di  cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1 gennaio
1954-31 dicembre 1989.
  Le modalita' di riproduzione ed  i  procedimenti  tecnici  dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione  sostitutiva,  possono  essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1992
                                                 Il Ministro: RONCHEY