Gli obblighi di segnalazione statistica  all'Ufficio  italiano  dei
cambi  a  fronte  di  scambi  di  merci  tra  gli  Stati membri della
Comunita' europea  continueranno  ad  essere  in  vigore  anche  dopo
l'abbattimento  delle  barriere doganali interne previsto a decorrere
dal 1 gennaio 1993.
  Il venir meno delle  formalita'  doganali  previste  attualmente  a
carico degli esportatori (in seguito "speditori") e degli importatori
(in  seguito  "destinatari")  di  merci  tra  gli  Stati membri della
Comunita' europea richiede una serie  di  adattamenti  formali  delle
istruzioni   dell'Ufficio   in  materia  di  comunicazione  valutaria
statistica delle operazioni mercantili.
  A partire dal 1 gennaio 1993, alle istruzioni UIC R.V.  n.  1990/1
del  9  maggio  1990,  limitatamente agli scambi di merci dall'Italia
verso gli altri Stati membri della  Comunita'  europea  e  viceversa,
vanno applicati i seguenti adattamenti:
   per   "fase,  operazione  ed  atto  doganale"  si  intende  "fase,
operazione, atto di spedizione o  invio"  per  le  merci  che  escono
dall'Italia  verso  uno  degli  altri  Paesi  membri della Comunita',
ovvero "fase, operazione, atto di ricezione o arrivo"  per  le  merci
che entrano in Italia da altri Stati membri;
   per  "data  di  sdoganamento"  si intende la "data di spedizione o
invio" ovvero  la  "data  di  ricezione  o  arrivo",  risultante  dai
documenti  di  trasporto  oppure dai registri di magazzino o da altre
evidenze aziendali.
  Ne consegue che nelle operazioni della specie, in particolare:
   sono "decanalizzate" le fasi di "spedizione  o  invio"  ovvero  di
"ricezione   o   arrivo"   delle   merci  oggetto  di  scambi  "senza
regolamento" e di  quelli  con  regolamento  interamente  posticipato
oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di  "spedizione" o di "arrivo".
Queste fasi formano oggetto di C.V.S. e  richiedono  la  compilazione
delle sole sezioni 1 e 2;
   il  "lotto"  e'  costituito  dalla  merce  che viene unitariamente
spedita, ferma restando la determinazione della soglia  di  esenzione
legata al valore del contratto;
   il  "periodo di riferimento", ai fini dei termini di invio all'UIC
della C.V.S., e' il mese civile nel  corso  del  quale  hanno  inizio
(data  di  spedizione) o hanno termine (data di arrivo o ricezione) i
movimenti di merci da segnalare;
   sono "posticipati" i regolamenti totali o parziali  effettuati  in
mesi  successivi  a  quello  di  spedizione  o  a  quello di arrivo o
ricezione delle merci da segnalare.
    Roma, 3 settembre 1992
                                             Il direttore: CIAMPICALI