Gli obblighi di segnalazione statistica all'Ufficio italiano dei cambi a fronte di scambi di merci tra gli Stati membri della Comunita' europea continueranno ad essere in vigore anche dopo l'abbattimento delle barriere doganali interne previsto a decorrere dal 1 gennaio 1993. Il venir meno delle formalita' doganali previste attualmente a carico degli esportatori (in seguito "speditori") e degli importatori (in seguito "destinatari") di merci tra gli Stati membri della Comunita' europea richiede una serie di adattamenti formali delle istruzioni dell'Ufficio in materia di comunicazione valutaria statistica delle operazioni mercantili. A partire dal 1 gennaio 1993, alle istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990, limitatamente agli scambi di merci dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunita' europea e viceversa, vanno applicati i seguenti adattamenti: per "fase, operazione ed atto doganale" si intende "fase, operazione, atto di spedizione o invio" per le merci che escono dall'Italia verso uno degli altri Paesi membri della Comunita', ovvero "fase, operazione, atto di ricezione o arrivo" per le merci che entrano in Italia da altri Stati membri; per "data di sdoganamento" si intende la "data di spedizione o invio" ovvero la "data di ricezione o arrivo", risultante dai documenti di trasporto oppure dai registri di magazzino o da altre evidenze aziendali. Ne consegue che nelle operazioni della specie, in particolare: sono "decanalizzate" le fasi di "spedizione o invio" ovvero di "ricezione o arrivo" delle merci oggetto di scambi "senza regolamento" e di quelli con regolamento interamente posticipato oltre sessanta giorni dalla data di "spedizione" o di "arrivo". Queste fasi formano oggetto di C.V.S. e richiedono la compilazione delle sole sezioni 1 e 2; il "lotto" e' costituito dalla merce che viene unitariamente spedita, ferma restando la determinazione della soglia di esenzione legata al valore del contratto; il "periodo di riferimento", ai fini dei termini di invio all'UIC della C.V.S., e' il mese civile nel corso del quale hanno inizio (data di spedizione) o hanno termine (data di arrivo o ricezione) i movimenti di merci da segnalare; sono "posticipati" i regolamenti totali o parziali effettuati in mesi successivi a quello di spedizione o a quello di arrivo o ricezione delle merci da segnalare. Roma, 3 settembre 1992 Il direttore: CIAMPICALI