IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed aggiornamenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di  questa  Universita',  intesa  ad ottenere
l'aumento del numero degli iscritti alla scuola  di  specializzazione
in applicazioni biotecnologiche;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella riunione del 13 luglio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  citati  nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato.
  Il secondo comma dell'art. 832, relativo al numero  degli  studenti
iscrivibili   alla   scuola   di   specializzazione  in  applicazioni
biotecnologiche, e' sostituito dal seguente:
  "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la  scuola  e'
in  grado  di  accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti  per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale   di   sessanta
specializzandi".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 18 ottobre 1991
                                               Il rettore: MANTEGAZZA