IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre 1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;
  Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1992, con  cui  e'  stata
concessa  una  proroga  di  giorni  sessanta  per  la  stipula  delle
convenzioni inerenti  alla  realizzazione  di  strutture  turistiche,
ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna;
  Considerato   che   la   regione   Sardegna   ha   fatto   presente
l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra  a  causa
di insorte difficolta' amministrative;
  Ritenuto  che  nella  situazione  cosi' delineatasi non esistono le
condizioni per esercitare legittimamente la facolta'  di  revoca  dei
finanziamenti gia' concessi;
  Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto;
                              Decreta:
  Per  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 2, comma 3, del decreto-
legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con  modificazioni,  nella
legge  30 dicembre 1988, n. 556, la regione Sardegna provvedera' alla
segnalazione  delle  inadempienze  verificatesi,  decorsi   ulteriori
centoventi  giorni  dalla  data  di scadenza dei termini indicati nel
decreto citato nelle premesse.
   Roma, 14 settembre 1992
                                                 Il Ministro: BONIVER