IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;
  Visto il regio decreto 1 marzo 1888, n. 5247;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visti  il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27
giugno 1933, n. 703;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono delegate all'on. prof.ssa Daniela  Mazzuconi,  Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:
   1)  personale  penitenziario,  con  esclusione  dei  provvedimenti
riguardanti i dirigenti e i dipendenti appartenenti  alle  qualifiche
VIII, IX e ad esaurimento;
   2)  edilizia  giudiziaria  e  penitenziaria  comprese  le opere di
sicurezza;
   3) partecipazione alle  attivita'  internazionali  attinenti  alle
materie delegate;
   4) notariato e archivi notarili;
   5)  prelievo  sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese
casuali, nonche' di quelle per l'acquisto di  riviste,  giornali,  ed
altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;
   6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;
   7)  autorizzazione  e  liquidazione  delle  missioni in territorio
nazionale al personale addetto alla propria segreteria;
   8) tutti gli affari per i quali e' delegato di volta in volta  dal
Ministro.