IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia, al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Vista la comunicazione della Commissione n. C(90) 1562/3 del 30 agosto 1990, relativa all'iniziativa comunitaria INTERREG; Vista la normativa nazionale e regionale attinente ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Viste le decisioni della Commissione CEE che approvano i programmi operativi dell'iniziativa comunitaria INTERREG; decisione n. C(92) 647 del 3 aprile 1992, per le zone di frontiera Italia-Francia; decisione n. C(92) 372 del 2 marzo 1992, per le zone di frontiera Italia-Slovenia; decisione n. C(91) 3094 del 18 dicembre 1991, per le zone di frontiera Italia-Austria; decisione n. C(92) 694 del 3 aprile 1992, per le zone di frontiera Italia-Confederazione elvetica; decisione n. C(92) 948 del 21 maggio 1992, per le zone di frontiera Italia-Francia (Sardegna-Corsica); Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalle Comunita' europee per il triennio 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria INTERREG, da realizzarsi nelle zone di frontiera contemplate nelle decisioni comunitarie richiamate in premessa, riguardano in particolare il settore ambientale, la cooperazione transfrontaliera, il turismo, lo sviluppo agricolo ed i servizi alle PMI. 2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento sono riportate nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera. 3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 82.426,8 milioni di lire, e' assicurato, per 32.374,2 milioni di lire con disponibilita' delle regioni e delle province autonome, anche derivanti da legislazione specifica di settore, e, per 50.052,6 milioni di lire, con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987. 4. La quota nazionale a carico del Fondo verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. 5. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato dal CIPE sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 6. In caso di carente utilizzo delle risorse assegnate con la presente delibera, il CIPE ridetermina l'entita' del finanziamento stesso, con la possibile conseguente rimodulazione all'interno del programma od il trasferimento ad altre azioni. 7. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli avvalendosi della struttura della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate. Roma, 12 agosto 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO