IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi   ai   compiti   del   CIPE   e   degli    altri    Comitati
interministerialiin  ordine alle azioni necessarie per armonizzare la
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052 in data 24 giugno 1988,  relativo  alle  missioni  dei  Fondi  a
finalita' strutturali, alla loro efficacia, al coordinamento dei loro
interventi  e  di  quelli  della Banca europea per gli investimenti e
degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Vista la comunicazione della Commissione n.  C(90)  1562/3  del  30
agosto 1990, relativa all'iniziativa comunitaria INTERREG;
  Vista  la  normativa  nazionale e regionale attinente ai settori ai
quali si riferiscono le azioni comunitarie;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  nuove  disposizioni  per la prevenzione della
deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme  di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Viste  le decisioni della Commissione CEE che approvano i programmi
operativi dell'iniziativa comunitaria INTERREG;
   decisione n. C(92) 647 del 3 aprile 1992, per le zone di frontiera
Italia-Francia;
   decisione n. C(92) 372 del 2 marzo 1992, per le zone di  frontiera
Italia-Slovenia;
   decisione  n.  C(91)  3094  del  18  dicembre 1991, per le zone di
frontiera Italia-Austria;
   decisione n. C(92) 694 del 3 aprile 1992, per le zone di frontiera
Italia-Confederazione elvetica;
   decisione n. C(92)  948  del  21  maggio  1992,  per  le  zone  di
frontiera Italia-Francia (Sardegna-Corsica);
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalle
Comunita' europee per il triennio 1991-1993,  occorre  provvedere  ad
assicurare le necessarie risorse nazionali;
  Considerato  che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3
della citata legge n.  183/1987,  possono  essere  finanziati,  dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria INTERREG, da
realizzarsi nelle  zone  di  frontiera  contemplate  nelle  decisioni
comunitarie  richiamate  in  premessa,  riguardano  in particolare il
settore ambientale, la cooperazione transfrontaliera, il turismo,  lo
sviluppo agricolo ed i servizi alle PMI.
  2.   Le   risorse   finanziarie   nazionali   pubbliche  necessarie
all'attuazione delle predette  linee  di  intervento  sono  riportate
nelle  tabelle  allegate  che formano parte integrante della presente
delibera.
  3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 82.426,8
milioni di lire, e' assicurato, per  32.374,2  milioni  di  lire  con
disponibilita'   delle  regioni  e  delle  province  autonome,  anche
derivanti da legislazione  specifica  di  settore,  e,  per  50.052,6
milioni  di  lire,  con  le  risorse  del  Fondo  di rotazione di cui
all'art. 5 della legge n. 183/1987.
  4. La quota nazionale a carico del Fondo verra' erogata secondo  le
modalita'  indicate  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
  5. Lo stato di avanzamento delle azioni  viene  valutato  dal  CIPE
sulla  base  delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di
rotazione da parte dei soggetti responsabili  dell'attuazione,  anche
su   supporto   informatico  tramite  il  sistema  informativo  della
Ragioneria generale dello Stato.
  6. In caso di carente  utilizzo  delle  risorse  assegnate  con  la
presente  delibera,  il  CIPE ridetermina l'entita' del finanziamento
stesso, con la possibile conseguente  rimodulazione  all'interno  del
programma od il trasferimento ad altre azioni.
  7.  Il  Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in
favore delle regioni e degli altri soggetti interessati,  effettua  i
necessari  controlli  avvalendosi  della  struttura  della Ragioneria
generale  dello  Stato,  anche  in  collaborazione   con   le   altre
amministrazioni centrali interessate.
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO