IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal presidente della unita' sanitaria
locale n. 58 di Palermo in data 11 gennaio 1990  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
rene da cadavere a scopo terapeutico presso il  presidio  ospedaliero
regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 23 luglio 1992;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di
Palermo e' autorizzato al trapianto  di  rene  da  cadavere  a  scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero.