IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente della unita' sanitaria locale n. 58 di Palermo in data 11 gennaio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 23 luglio 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Il presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo e' autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.