IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre
1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991 concernente le formule
tariffarie  per  l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  dei
veicoli a motore da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30  aprile  1993
alle  autovetture  in  servizio  privato,  compreso  il noleggio e la
locazione, ed agli autotassametri;
  Visto il provvedimento n. 5/1992 del Comitato interministeriale dei
prezzi  sulle  tariffe  dei  premi  e  condizioni  di   polizza   per
l'assicurazione  della  responsabilita' civile dei veicoli a motore e
dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993;
  Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilita'  civile  dei
veicoli  a motore da applicarsi dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994,
relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio  e
la  locazione  ed  agli autotassametri, possono riconfermarsi, tenuto
conto  delle  esperienze  acquisite,  la  validita'   delle   formule
tariffarie  "bonus  malus"  e  "franchigia"  nonche' l'esigenza della
compatibilita' di questa ultima formula  tariffaria  con  i  principi
posti a base della formula tariffaria con clausola "bonus malus";
  Considerato  che per stabilire quanto sopra e' necessario avvalersi
della facolta' prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
  Considerato che, permanendo  l'esigenza  di  applicare  le  formule
personalizzate  "bonus  malus"  e  "franchigia"  anche ai veicoli per
trasporto di cose, non appare  ancora  opportuno  prevedere,  per  il
periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994, l'imposizione per detti
veicoli delle sole formule tariffarie personalizzate;
  Sentita  la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1969, n. 990;
                              Decreta:
  I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture  in
servizio  privato  ed  agli autotassametri, compresi il noleggio e la
locazione (settori I e II), di  cui  al  punto  1)  dell'art.  1  del
provvedimento  n.  5/1992  del Comitato interministeriale dei prezzi,
possono, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994,  essere
stipulati  o  rinnovati soltanto nella formula tariffaria bonus malus
oppure nella formula tariffaria con clausola di "franchigia".
  Le  misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno
per la formula tariffaria con clausola "franchigia" saranno stabilite
in sede di determinazione di detta tariffa da valere per  il  periodo
dal  1  maggio 1993 al 30 aprile 1994. In ogni caso, tali misure non
potranno essere inferiori a L. 100.000 e superiori a L. 1.500.000.
  Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO