IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art. 8, paragarafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7
del  regolamento  medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo'  autorizzare,
quando  le  condizioni  climatiche nel suo territorio lo abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle partite destinate  all'elaborazione
dei   vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Tenuto conto che gli assessorati  regionali  all'agricoltura  delle
regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sicilia
nonche' gli  assessorati  provinciali  all'agricoltura  di  Trento  e
Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate,
per   la  vendemmia  1992,  condizioni  climatiche  tali  da  rendere
necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella campagna vitivinicola  1992-93  e'  consentito  aumentare  il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e
delle province citate nelle premesse.
  Nella  regione  Abruzzo  l'aumento  del  titolo  alcolometrico   e'
consentito  per  i  soli  prodotti  destinati  a  dare  i vini D.O.C.
Montepulciano e Trebbiano d'Abruzzo.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  ed  entro  i  limiti  massimi  previsti  dai   regolamenti
comunitari sopracitati.
  Nella regione Lazio l'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti
della vendemmia e' consentito solo per un grado e mezzo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 17 settembre 1982
                                                 Il Ministro: FONTANA