IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali
in  ordine  alle  azioni  necessarie  per  armonizzare  la   politica
economica  nazionale  con  le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei   fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei fondi strutturali;
  Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la normativa nazionale e regionale attinente  ai  settori  ai
quali si riferiscono le azioni comunitarie;
  Vista  la  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e sue modificazioni ed
integrazioni, recante nuove disposizioni  per  la  prevenzione  della
delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista la propria delibera in data  30  marzo  1989,  relativa  alla
proposta italiana di programma per le regioni in ritardo di sviluppo,
ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo
1);
  Viste  la  decisione  in  data  31  ottobre  1989,  con la quale la
Commissione  delle  Comunita'  europee   ha   approvato   il   quadro
comunitario  di  sostegno  relativo all'obiettivo 1, nonche' le altre
decisioni riguardanti altre azioni;
  Visti  i  programmi  operativi  predisposti  dalle  amministrazioni
interessate  e presentati dal Governo italiano alla Commissione delle
Comunita'  europee,  per  quanto  riguarda  l'intervento  dei   fondi
comunitari;
  Vista  la  propria  delibera in data 30 maggio 1991 con la quale e'
stato definito, coordinato e finanziato il programma degli interventi
finanziari da effettuarsi nel 1991;
  Vista la propria delibera in data 31 gennaio 1992, con la quale  e'
stata  prorogata, per l'esercizio 1992, l'operativita' delle delibere
adottate  dal  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica,  in base all'art. 3 della legge n. 183/87, negli anni 1990
e  1991,  concernenti  la  definizione  ed  il  coordinamento   degli
interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario;
  Considerato  che,  a  fronte  delle  risorse rese disponibili dalla
Comunita' europea per l'esercizio 1992, ammontanti  a  circa  1.616,1
miliardi  di  lire,  occorre  provvedere  ad assicurare le necessarie
risorse nazionali;
  Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art.  3
della  citata  legge  n.  183/87,  possono  essere  finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee di intervento, per le zone del Mezzogiorno richiamate
in premessa, quali risultano dal quadro  comunitario  di  sostegno  e
relativi   programmi   operativi   nonche'   dalle   altre  decisioni
comunitarie,  riguardano  iniziative  di  sviluppo  in  vari  settori
produttivi  e  di natura infrastrutturale. Dette linee di intervento,
unitamente  alle  relative  risorse   finanziarie   nazionali,   sono
riportate  nella  tabella  allegata  che forma parte integrante della
presente delibera.
  2. Il finanziamento della quota nazionale per l'anno 1992,  pari  a
1.819,5  miliardi  di  lire  di competenza statale e' assicurato, per
1.048,5 miliardi di lire, a valere sulla legge n. 64/8z6 e  su  altre
leggi  nazionali  attinenti  ai  settori  ai  quali si riferiscono le
azioni comunitarie, per 416,5  miliardi  di  lire  da  disponibilita'
regionali   e   territoriali   anch'esse   attinenti  ai  settori  di
riferimento  e,  per  354,5  miliardi  di  lire,   a   valere   sulle
disponibilita'  del  Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.
  3. Le erogazioni da parte del Fondo saranno  effettuate  in  favore
dei  soggetti  attuatori delle azioni, secondo le procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 568 citato in premessa.
  4. Le disposizioni di cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
impegnate  non  oltre  sei  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
  5. A seguito di modifiche  intervenute  nella  sede  comunitaria  e
delle  verifiche  in  ambito  nazionale  onde  assicurare il completo
assorbimento delle risorse messe a disposizione dalla  Comunita',  il
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  puo'
apportare le necessarie variazioni alla presente delibera.
  6. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica  sulla  base  delle
informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte
dei   soggetti   responsabili   dell'attuazione,  anche  su  supporto
informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria  generale
dello Stato.
  7.  La  limitazione di cui al comma 3 della delibera CIPE 30 maggio
1991, concernente il programma  per  gli  interventi  finanziari  nel
Mezzogiorno  per  l'anno 1991, non opera per il programma comunitario
Valoren.
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO