IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini", e, in particolare, l'art. 19, secondo cui puo' essere affidato a consorzi volontari di tutela dei vini ad indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata o a denominazione di origine controllata e garantita, che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla predetta legge, nei confronti dei propri affiliati; Visto l'art. 32 della citata legge n. 164/1992 che prevede disposizioni transitorie fino alla data di entrata in vigore della decretazione applicativa della legge medesima, con specifico riguardo alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale e' stata sostituita la preesistente denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi - Monte S. Pietro - Castelli medievali", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 che ne approvava anche il disciplinare di produzione, con la denominazione "Colli bolognesi" nonche' e' stato modificato il disciplinare di produzione medesimo; Vista la domanda e la documentazione presentata dal Consorzio volontario dei produttori della denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi" con sede in Monteveglio (Bologna), intesa ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 all'epoca vigente; Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella riunione del 28 febbraio 1989; Considerato che in virtu' della predetta norma transitoria, di cui all'art. 32 della legge n. 164/92, si osservano le disposizioni preesistenti in materia in quanto applicabili alla fattispecie in esame; Considerato altresi' che il consorzio istante ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legislazione di riferimento, con particolare riguardo alla rappresentativita' professionale nella compagine sociale nonche' alla autonomia gestionale ed alla possibilita' di disporre di adeguate strutture operative; Decreta: Articolo unico L'incarico di vigilanza, richiesto dal Consorzio vini Colli bolognesi ai sensi dell'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963, per la denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi", riconosciuta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, e' affidato al Consorzio medesimo in applicazione delle richiamate norme transitorie di cui all'art. 32 della legge n. 164/1992, configurandosi come collaborazione alla vigilanza limitatamente ai propri affiliati. Cio' fermo restando che l'attivita' istituzionale dell'ente consortile verra' successivamente disciplinata ai sensi della decretazione prevista dall'art. 21, paragrafo 7, della suddetta legge n. 164/1992, di prossima emanazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 1992 Il Ministro: FONTANA