IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164, concernente: "Nuova
disciplina  delle  denominazioni  di  origine  dei   vini",   e,   in
particolare,  l'art.  19, secondo cui puo' essere affidato a consorzi
volontari di tutela dei vini ad indicazione  geografica  tipica  o  a
denominazione  di  origine  controllata  o a denominazione di origine
controllata e garantita, che  risultano  in  possesso  dei  requisiti
prescritti,     l'incarico     di    collaborare    alla    vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni di cui alla predetta legge,  nei
confronti dei propri affiliati;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  n.  164/1992  che  prevede
disposizioni transitorie fino alla data di entrata  in  vigore  della
decretazione applicativa della legge medesima, con specifico riguardo
alle  previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
novembre  1991,  in corso di registrazione presso i competenti organi
di controllo, con  il  quale  e'  stata  sostituita  la  preesistente
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini "Colli bolognesi -
Monte S. Pietro - Castelli medievali", riconosciuta con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 luglio 1975 che ne approvava anche il
disciplinare di produzione, con la  denominazione  "Colli  bolognesi"
nonche' e' stato modificato il disciplinare di produzione medesimo;
  Vista  la  domanda  e  la  documentazione  presentata dal Consorzio
volontario dei produttori della denominazione di origine  controllata
dei  vini "Colli bolognesi" con sede in Monteveglio (Bologna), intesa
ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui  all'art.
21  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 930/1963
all'epoca vigente;
  Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini  nella  riunione  del  28  febbraio
1989;
  Considerato  che in virtu' della predetta norma transitoria, di cui
all'art. 32 della legge  n.  164/92,  si  osservano  le  disposizioni
preesistenti  in  materia  in  quanto applicabili alla fattispecie in
esame;
  Considerato altresi' che il  consorzio  istante  ha  dimostrato  di
possedere  i  requisiti prescritti dalla legislazione di riferimento,
con particolare riguardo alla rappresentativita' professionale  nella
compagine   sociale   nonche'   alla  autonomia  gestionale  ed  alla
possibilita' di disporre di adeguate strutture operative;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'incarico  di  vigilanza,  richiesto  dal  Consorzio  vini   Colli
bolognesi  ai  sensi dell'art. 21 del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  930/1963,  per  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Colli bolognesi", riconosciuta con il citato
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  6  novembre
1991,  e'  affidato  al  Consorzio  medesimo  in  applicazione  delle
richiamate norme transitorie  di  cui  all'art.  32  della  legge  n.
164/1992,   configurandosi   come   collaborazione   alla   vigilanza
limitatamente ai propri affiliati.
  Cio'   fermo   restando  che  l'attivita'  istituzionale  dell'ente
consortile  verra'  successivamente  disciplinata  ai   sensi   della
decretazione prevista dall'art. 21, paragrafo 7, della suddetta legge
n. 164/1992, di prossima emanazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 agosto 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA