IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto-legge  20  luglio   1992,   n.   342,   recante:
"Disposizioni  urgenti  in materia di finanza locale" per il 1992, il
quale tra l'altro con l'art. 5 dispone che il Ministero  dell'interno
e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento
dei  mutui  contratti per investimenti nell'anno 1992 rispettivamente
alle  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni  ed  alle   comunita'
montane;
  Considerato  che  ai  sensi del predetto articolo i contributi sono
attivabili con la presentazione entro il termine  perentorio  del  31
marzo  1993,  a pena di decadenza, di apposita certificazione secondo
le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro del tesoro;
  Considerato  che  tale certificazione e' sottoposta ad un controllo
attinente  alla  regolarita'  della  stessa  e  della  documentazione
relativa  con particolare riguardo, da un punto di vista sostanziale,
alla reale destinazione dei mutui  agli  investimenti  per  gli  enti
locali,  prescritta in via esclusiva dall'art. 1 del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge  27
febbraio  1978,  n.  43, e, per quanto concerne i contratti di mutuo,
alle prescrizioni formali previste dall'art. 22 del  decreto-legge  2
marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, poste a regime con l'art. 13  del  decreto-legge
29  dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38;
  Considerato che gia' in passato l'acquisizione  dei  certificati  e
della   documentazione   necessaria   ad   assicurare   la  legittima
concessione dei contributi dello Stato e' stato rimesso,  sulla  base
di  apposite  circolari,  alle  prefetture competenti per territorio,
riservandosi questo Ministero  una  verifica  superiore  casuale  per
assicurare una uniformita' di comportamento e sono stati rimessi alle
prefetture  stesse,  per il riesame dei provvedimenti di liquidazione
adottati,  i  certificati  comprendenti  mutui  da  questo  Ministero
ritenuti   non   ammissibili   all'intervento  erariale,  nonche'  le
decisioni  sulle  osservazioni  degli  enti  alle  contestazioni   di
inammissibilita' al contributo delle prefetture stesse;
  Ritenuto  di  dover  procedere  ad una riorganizzazione formale del
procedimento anche in considerazione delle  disposizioni  intervenute
con  la legge 7 agosto 1990, n. 241, delegando alle prefetture, quali
uffici decentrati di questo Dicastero, l'esame  di  ammissibilita'  a
contributo  erariale  dei  mutui  certificati e la liquidazione delle
rate da ammettere all'intervento dello Stato;
  Ritenuto comunque che alla esatta quantificazione del contributo da
erogare per ogni singolo mutuo debba provvedere questo Ministero  con
sistemi  informatici,  per la necessita' di tenere conto di tutti gli
altri mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza  del  Ministero  del  tesoro  e
dall'Istituto  per  il  credito  sportivo, i cui dati vengono forniti
direttamente dai predetti istituti, nonche' delle disponibilita' res-
idue di contributi assegnati a ciascun ente negli anni precedenti;
  Ritenuto  che in tale contesto le prefetture assumeranno l'onere di
procedere ai controlli formali e sostanziali della regolarita'  degli
atti  presupposti  per  la  legittima erogazione del contributo dello
Stato;
  Considerato che la normativa relativa all'intervento sui mutui  per
gli  investimenti  e'  contenuta  nei  provvedimenti  che  recano  le
provvidenze per la finanza  locale  e  che  disciplinano  la  materia
annualmente;
  Ritenuto  che  il presente decreto si riferisce alle certificazioni
sui mutui contratti dagli enti locali con istituti diversi da  quelli
preferenziali  da  prodursi  entro il termine perentorio del 31 marzo
1993, ma che in attesa di una legge-quadro che riordini la  normativa
in materia di finanza locale la relativa delega alle prefetture possa
permanere  anche  per  gli anni a venire, tenendo materialmente conto
delle  eventuali  variazioni  che  potranno  aversi  sulla  base  del
mutamento del quadro normativo;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  delegate  alle  prefetture,  ciascuna  per  il  territorio di
propria competenza, le  funzioni  di  controllo  del  rispetto  delle
disposizioni  normative  per  l'ammissibilita'  a contributo erariale
delle rate di ammortamento dei mutui contratti per  gli  investimenti
dalle  amministrazioni  provinciali,  dai  comuni  e  dalle comunita'
montane con istituti diversi dalla Cassa depositi e  prestiti,  dalla
Direzione  generale  degli  istituti  di previdenza del Ministero del
tesoro e dall'Istituto per il credito sportivo, a decorrere dall'anno
1992, sulla base delle apposite certificazioni,  delle  deliberazioni
di   assunzione  dei  mutui,  dei  contratti  relativi  e  dell'altra
documentazione eventualmente occorrente ai fini dell'accertamento del
diritto all'intervento erariale, secondo il  modello  di  certificato
approvato con decreto del Ministro dell'interno che gli enti dovranno
presentare  alle  prefetture  stesse  entro  il termine fissato dalla
normativa che disciplina l'intervento stesso.
  E' altresi' delegato alle prefetture il provvedimento di ammissione
a contributo dello Stato delle rate dei mutui che  sulla  base  della
documentazione  acquisita  saranno  ritenuti legittimamente contratti
nel rispetto formale e sostanziale delle disposizioni  normative  che
li  regolano,  nonche'  il  provvedimento,  da adottarsi con apposito
decreto a firma del prefetto, di esclusione dal contributo dei  mutui
ritenuti   non   ammissibili  perche'  non  certificati  nei  termini
perentori,  perche'  viziati  negli  atti  presupposti  da   nullita'
insanabile  o  perche'  destinati  al  finanziamento di spese che non
attengono agli investimenti per l'ente locale o a spese che non siano
espressamente previste per legge.