IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" per il 1992, il quale tra l'altro con l'art. 5 dispone che il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti nell'anno 1992 rispettivamente alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane; Considerato che ai sensi del predetto articolo i contributi sono attivabili con la presentazione entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, a pena di decadenza, di apposita certificazione secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; Considerato che tale certificazione e' sottoposta ad un controllo attinente alla regolarita' della stessa e della documentazione relativa con particolare riguardo, da un punto di vista sostanziale, alla reale destinazione dei mutui agli investimenti per gli enti locali, prescritta in via esclusiva dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e, per quanto concerne i contratti di mutuo, alle prescrizioni formali previste dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poste a regime con l'art. 13 del decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Considerato che gia' in passato l'acquisizione dei certificati e della documentazione necessaria ad assicurare la legittima concessione dei contributi dello Stato e' stato rimesso, sulla base di apposite circolari, alle prefetture competenti per territorio, riservandosi questo Ministero una verifica superiore casuale per assicurare una uniformita' di comportamento e sono stati rimessi alle prefetture stesse, per il riesame dei provvedimenti di liquidazione adottati, i certificati comprendenti mutui da questo Ministero ritenuti non ammissibili all'intervento erariale, nonche' le decisioni sulle osservazioni degli enti alle contestazioni di inammissibilita' al contributo delle prefetture stesse; Ritenuto di dover procedere ad una riorganizzazione formale del procedimento anche in considerazione delle disposizioni intervenute con la legge 7 agosto 1990, n. 241, delegando alle prefetture, quali uffici decentrati di questo Dicastero, l'esame di ammissibilita' a contributo erariale dei mutui certificati e la liquidazione delle rate da ammettere all'intervento dello Stato; Ritenuto comunque che alla esatta quantificazione del contributo da erogare per ogni singolo mutuo debba provvedere questo Ministero con sistemi informatici, per la necessita' di tenere conto di tutti gli altri mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto per il credito sportivo, i cui dati vengono forniti direttamente dai predetti istituti, nonche' delle disponibilita' res- idue di contributi assegnati a ciascun ente negli anni precedenti; Ritenuto che in tale contesto le prefetture assumeranno l'onere di procedere ai controlli formali e sostanziali della regolarita' degli atti presupposti per la legittima erogazione del contributo dello Stato; Considerato che la normativa relativa all'intervento sui mutui per gli investimenti e' contenuta nei provvedimenti che recano le provvidenze per la finanza locale e che disciplinano la materia annualmente; Ritenuto che il presente decreto si riferisce alle certificazioni sui mutui contratti dagli enti locali con istituti diversi da quelli preferenziali da prodursi entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, ma che in attesa di una legge-quadro che riordini la normativa in materia di finanza locale la relativa delega alle prefetture possa permanere anche per gli anni a venire, tenendo materialmente conto delle eventuali variazioni che potranno aversi sulla base del mutamento del quadro normativo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Decreta: Art. 1. Sono delegate alle prefetture, ciascuna per il territorio di propria competenza, le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative per l'ammissibilita' a contributo erariale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per gli investimenti dalle amministrazioni provinciali, dai comuni e dalle comunita' montane con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto per il credito sportivo, a decorrere dall'anno 1992, sulla base delle apposite certificazioni, delle deliberazioni di assunzione dei mutui, dei contratti relativi e dell'altra documentazione eventualmente occorrente ai fini dell'accertamento del diritto all'intervento erariale, secondo il modello di certificato approvato con decreto del Ministro dell'interno che gli enti dovranno presentare alle prefetture stesse entro il termine fissato dalla normativa che disciplina l'intervento stesso. E' altresi' delegato alle prefetture il provvedimento di ammissione a contributo dello Stato delle rate dei mutui che sulla base della documentazione acquisita saranno ritenuti legittimamente contratti nel rispetto formale e sostanziale delle disposizioni normative che li regolano, nonche' il provvedimento, da adottarsi con apposito decreto a firma del prefetto, di esclusione dal contributo dei mutui ritenuti non ammissibili perche' non certificati nei termini perentori, perche' viziati negli atti presupposti da nullita' insanabile o perche' destinati al finanziamento di spese che non attengono agli investimenti per l'ente locale o a spese che non siano espressamente previste per legge.