La nota ( a ) all'art. 9 del decreto citato in epigrafe,  riportata
a  pag.  31  della  sopra  indicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituita
dalla seguente:
   "(a) Il testo dell'art. 3  della  legge  n.  804/1973  (Norme  per
l'attuazione  dell'art.  16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249,
quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n.
775, nei  confronti  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato) e' il seguente:
   'Art.  3.  -  Fermi  restando  gli  organici  in vigore, il numero
massimo  dei  generali  e  dei  colonnelli  in  servizio   permanente
dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia
dello Stato non puo' eccedere 3.196 unita', suddivise come segue:
_____________________________________________________________________
1   GRADO
2   Esercito
3   Marina
4   Aeronautica
5   Guardia di finanza
6   Corpo delle guardie di P.S.
7   Corpo degli agenti di custodia
8   Totali
_____________________________________________________________________
1.  Generale di corpo d'armata
2.  31
3.  16
4.  14
5.  -
6.  -
7.  -
8.  61
 
1.  Generale di divisione
2.  77
3.  37
4.  30
5.  5
6.  2
7.  -
8.  151
 
1.  Generale di brigata
2.  213
3.  51
4.  61
5.  23
6.  17
7.  -
8.  365
 
1.  Colonnello
2.  1.379
3.  508
4.  558
5.  88
6.  85
7.  1
8.  2.619
 
Totali  2       1.700
Totali  3         612
Totali  4         663
Totali  5         116
Totali  6         104
Totali  7           1
Totali  8       3.196
   Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare
su  proposta  dei  Ministri  competenti,  i contingenti stabiliti dal
comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata
e Corpo di polizia'.
   Successivamente con i provvedimenti sotto elencati la  tabella  di
cui sopra e' stata variata nel modo seguente:
    -  Con  il  D.L.  30  settembre  1982,  n.  688,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 (art. 8 e annessa
tabella 5), il numero  massimo  dei  generali  e  dei  colonnelli  in
servizio  permanente della Guardia di finanza e' stato aumentato di 9
unita' (parziale n. 125, totale n. 3205).
    - Con la legge 31 dicembre 1982, n.  979  (art.  37),  il  numero
massimo dei generali e dei colonnelli (gradi equiparati) della Marina
-  ruolo  normale  del  Corpo  della  capitaneria  di porto, e' stato
aumentato di 22 unita' (parziale n. 634, totale n. 3.227).
    - Con la legge 25 maggio 1989, n. 190 (art. 6, comma 4, e annessa
tabella 4), il numero  massimo  dei  generali  e  dei  colonnelli  in
servizio  permanente della Guardia di finanza e' stato aumentato di 8
unita' (parziale n. 133, totale n. 3.235).
    - Il presente decreto ha aumentato (con l'articolo in rassegna  e
con  l'art.  13,  comma  4),  il  numero  massimo  dei generali e dei
colonnelli in servizio permanente rispettivamente di:
     9 unita' per l'Esercito -  Arma  dei  carabinieri  (parziale  n.
1.709 e totale n. 3.244);
     12 unita' per il Corpo della guardia di finanza (parziale n. 145
e totale n. 3.256).
   Si  tenga  inoltre presente che il Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e' stato disciolto in base all'art. 23, primo comma,  della
legge  1  aprile  1981,  n. 121, ed i relativi generali e colonnelli
sono stati successivamente inquadrati nelle qualifiche del ruolo  dei
dirigenti della Polizia di Stato (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art.
4)".