La nota ( a ) all'art. 9 del decreto citato in epigrafe, riportata a pag. 31 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituita dalla seguente: "(a) Il testo dell'art. 3 della legge n. 804/1973 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato) e' il seguente: 'Art. 3. - Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non puo' eccedere 3.196 unita', suddivise come segue: _____________________________________________________________________ 1 GRADO 2 Esercito 3 Marina 4 Aeronautica 5 Guardia di finanza 6 Corpo delle guardie di P.S. 7 Corpo degli agenti di custodia 8 Totali _____________________________________________________________________ 1. Generale di corpo d'armata 2. 31 3. 16 4. 14 5. - 6. - 7. - 8. 61 1. Generale di divisione 2. 77 3. 37 4. 30 5. 5 6. 2 7. - 8. 151 1. Generale di brigata 2. 213 3. 51 4. 61 5. 23 6. 17 7. - 8. 365 1. Colonnello 2. 1.379 3. 508 4. 558 5. 88 6. 85 7. 1 8. 2.619 Totali 2 1.700 Totali 3 612 Totali 4 663 Totali 5 116 Totali 6 104 Totali 7 1 Totali 8 3.196 Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia'. Successivamente con i provvedimenti sotto elencati la tabella di cui sopra e' stata variata nel modo seguente: - Con il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 (art. 8 e annessa tabella 5), il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente della Guardia di finanza e' stato aumentato di 9 unita' (parziale n. 125, totale n. 3205). - Con la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (art. 37), il numero massimo dei generali e dei colonnelli (gradi equiparati) della Marina - ruolo normale del Corpo della capitaneria di porto, e' stato aumentato di 22 unita' (parziale n. 634, totale n. 3.227). - Con la legge 25 maggio 1989, n. 190 (art. 6, comma 4, e annessa tabella 4), il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente della Guardia di finanza e' stato aumentato di 8 unita' (parziale n. 133, totale n. 3.235). - Il presente decreto ha aumentato (con l'articolo in rassegna e con l'art. 13, comma 4), il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente rispettivamente di: 9 unita' per l'Esercito - Arma dei carabinieri (parziale n. 1.709 e totale n. 3.244); 12 unita' per il Corpo della guardia di finanza (parziale n. 145 e totale n. 3.256). Si tenga inoltre presente che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' stato disciolto in base all'art. 23, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed i relativi generali e colonnelli sono stati successivamente inquadrati nelle qualifiche del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art. 4)".