IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 dicembre 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 96 relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, la parte riguardante il corso di laurea in scienze geologiche e' soppressa ed e' sostituita dai seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento del suddetto corso di laurea, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Art. 97. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e non meno di otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore. Ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. Triennio di base Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geochimica; 7) geografia fisica; 8) geomorfologia; 9) mineralogia; 10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato); 11) petrografia; 12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato); 13) paleontologia; 14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato); 15) geologia I; 16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio. L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto e' condizionata dal: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici previsti dalla tabella; superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. Art. 97 (Biennio di applicazione). - Il biennio di applicazione e' distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore di cui cinque caratterizzanti. Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalle facolta'. Lo stesso corso puo' essere svolto per piu' indirizzi. Lo studente puo', motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi. A) Indirizzo geologico paleontologico: discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica; lista delle discipline facoltative: 1) paleoecologia; 2) paleoclimatologia; 3) paleontologia vegetale; 4) paleobiogeografia; 5) geologia del quaternario; 6) paleontologia del quaternario; 7) geologia strutturale; 8) geologia marina; 9) geologia storica; 10) fotogeologia; 11) paleontologia stratigrafica; 12) stratigrafia; 13) paleontologia dei vertebrati; 14) biostratigrafia; 15) petrografia del sedimentario; 16) mineralogia dei sedimenti; 17) oceanografia; 18) geologia del cristallino; 19) vulcanologia; 20) geologia degli idrocarburi; 21) geofisica marina. B) Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico: discipline caratterizzanti: 1) chimica fisica; 2) cristallografia; 3) petrologia; 4) giacimenti minerari; 5) vulcanologia; lista delle discipline facoltative: 1) geochimica nucleare; 2) mineralogia dei sedimenti; 3) analisi mineralogiche; 4) mineralogia applicata; 5) prospezioni geochimiche; 6) geotermia; 7) rilevamento petrografico - giacimentologico; 8) petrografia applicata; 9) geologia regionale; 10) esplorazione geologica del sottosuolo; 11) analisi geochimiche; 12) petrologia del metamorfico; 13) geochimica applicata; 14) cristallochimica; 15) mineralogia sistematica; 16) minerogenesi; 17) geologia dei combustibili fossili; 18) giacimenti di idrocarburi; 19) prospezione geomineraria; 20) prospezioni geofisiche. Art. 98. - Gli studenti saranno ammessi a sostenere l'esame di laurea dopo aver superato non meno di ventiquattro esami ed un colloquio di lingua inglese. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi che comporta lo svolgimento di un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 20 marzo 1992 Il rettore