IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 maggio 1989
concernente le modificazioni all'ordinamento didattico  universitario
relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  di  questa  Universita'  con  le quali veniva
chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente  della  Repubblica  4
maggio 1989;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 21 dicembre 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 96 relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche
e  naturali,  la  parte  riguardante  il  corso  di laurea in scienze
geologiche e' soppressa ed e' sostituita dai seguenti nuovi articoli,
relativi al riordinamento  del  suddetto  corso  di  laurea,  con  il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
  Art. 97. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di
cinque  anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di
applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso al corso di laurea  e'  regolato  dalle  disposizioni  di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non  meno  di  ventiquattro, di cui sedici nel triennio e non meno di
otto nel biennio.
  Ciascun corso di insegnamento comporta  uno  svolgimento  di  circa
novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche
guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore. Ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e  circa  ottocento  nel  biennio;  in  tale computo sono comprese le
lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le  esercitazioni
sul terreno ed i seminari.
                          Triennio di base
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per la prova di accertamento unica, prevista  per  le  materie  che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per  l'esame  di  profitto  utilizzando i docenti dei relativi corsi,
secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato  con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel  triennio  lo  studente  deve  partecipare ad esercitazioni sul
terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori,  per
non  meno  di sei giorni. Sara' compito dei singoli consigli di corso
di laurea la scelta sia delle  modalita'  di  effettuazione  di  tali
esercitazioni,  se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori, con
particolare riferimento al  corso  di  rilevamento  geologico  o,  se
organizzato   come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'  di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua  inglese,  che  si
concludono con un colloquio.
  L'iscrizione  al  biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto
e' condizionata dal:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche,  primo  e  secondo  corso,  fisica sperimentale, primo e
secondo  corso,  chimica  generale  ed  inorganica  con  elementi  di
organica)  e di non meno di nove tra i restanti undici previsti dalla
tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento   degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in  scienze
geologiche.
  Art. 97 (Biennio di applicazione). - Il biennio di applicazione  e'
distinto  in  indirizzi,  ciascuno  dei quali definisce uno specifico
settore culturale e scientifico-professionale.
  Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta  ore  di  cui
cinque caratterizzanti.
  Le   restanti   tre   discipline   sono   scelte   dagli   studenti
preferibilmente nelle apposite liste di  indirizzo  delle  discipline
attivate  dalle facolta'. Lo stesso corso puo' essere svolto per piu'
indirizzi. Lo studente puo',  motivandolo,  scegliere  discipline  da
liste di indirizzi diversi.
A) Indirizzo geologico paleontologico:
   discipline caratterizzanti:
    1) geologia regionale;
    2) paleontologia II;
    3) micropaleontologia;
    4) sedimentologia;
    5) geologia stratigrafica;
   lista delle discipline facoltative:
     1) paleoecologia;
     2) paleoclimatologia;
     3) paleontologia vegetale;
     4) paleobiogeografia;
     5) geologia del quaternario;
     6) paleontologia del quaternario;
     7) geologia strutturale;
     8) geologia marina;
     9) geologia storica;
    10) fotogeologia;
    11) paleontologia stratigrafica;
    12) stratigrafia;
    13) paleontologia dei vertebrati;
    14) biostratigrafia;
    15) petrografia del sedimentario;
    16) mineralogia dei sedimenti;
    17) oceanografia;
    18) geologia del cristallino;
    19) vulcanologia;
    20) geologia degli idrocarburi;
    21) geofisica marina.
B)   Indirizzo   mineralogico  -  petrologico  -  giacimentologico  -
geochimico:
   discipline caratterizzanti:
    1) chimica fisica;
    2) cristallografia;
    3) petrologia;
    4) giacimenti minerari;
    5) vulcanologia;
   lista delle discipline facoltative:
     1) geochimica nucleare;
     2) mineralogia dei sedimenti;
     3) analisi mineralogiche;
     4) mineralogia applicata;
     5) prospezioni geochimiche;
     6) geotermia;
     7) rilevamento petrografico - giacimentologico;
     8) petrografia applicata;
     9) geologia regionale;
    10) esplorazione geologica del sottosuolo;
    11) analisi geochimiche;
    12) petrologia del metamorfico;
    13) geochimica applicata;
    14) cristallochimica;
    15) mineralogia sistematica;
    16) minerogenesi;
    17) geologia dei combustibili fossili;
    18) giacimenti di idrocarburi;
    19) prospezione geomineraria;
    20) prospezioni geofisiche.
  Art.  98.  -  Gli  studenti  saranno ammessi a sostenere l'esame di
laurea dopo aver superato  non  meno  di  ventiquattro  esami  ed  un
colloquio di lingua inglese.
  L'esame  di  laurea  consiste  nella  discussione  di  una tesi che
comporta  lo  svolgimento  di  un  lavoro  sperimentale  impostato  e
coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche; il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 20 marzo 1992
                                                           Il rettore