Si comunica che con regolamento CEE n. 2656/92 del Consiglio dell'8 settembre 1992 sono state emanate disposizioni concernenti talune modalita' tecniche connesse con l'applicazione del regolamento CEE n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunita' economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro. L'art. 1 stabilisce che "l'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica di Croazia, nonche' nel territorio dell'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia di tutte le merci e i prodotti originari o provenienti dalla Comunita' e' subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione verso queste Repubbliche o questo territorio, la quale deve essere rilasciata dalle autorita' competenti degli Stati membri" (per l'Italia Ministero del commercio con l'estero D.G.I.E.). L'obbligo della preventiva autorizzazione all'esportazione, ai sensi dell'art. 4, non si applica "alle operazioni di esportazione: a) derivanti da contratti o modifiche di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la loro esecuzione abbia avuto inizio anteriormente a tale data; b) che comprendono prodotti alimentari o merci e prodotti destinati a scopi strettamente medici, ad esigenze umanitarie essenziali o ad attivita' connesse con Unprofor, con la Conferenza sulla Jugoslavia o con la Missione di sorveglianza della Comunita' europea; c) il cui valore unitario sia inferiore a ECU 1.000. L'eccezione menzionata alla lettera a) cessa di essere applicabile a decorrere dal 1 novembre 1992". Parimenti il Consiglio CECA ha adottato la decisione n. 92/470/CECA dell'8 settembre 1992 relativa a talune modalita' tecniche connesse con l'applicazione della decisione n. 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro. Prescrizioni ed eccezioni sono in linea a quelle contemplate nel menzionato regolamento CEE. Le procedure applicative sia del regolamento CEE sia della decisione CECA sono fissate nell'apposito regolamento della Commissione n. 2725/92 del 18 settembre 1992. Per una puntuale verifica delle prescrizioni e procedure si rinvia ai seguenti provvedimenti comunitari: Regolamento CEE n. 2656/92 del Consiglio dell'8 settembre 1992 - Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 266 del 12 settembre 1992; decisione del Consiglio CECA n. 92/470 dell'8 settembre 1992 - Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 266 del 12 settembre 1992; Regolamento della Commissione n. 2725/92 del 18 settembre 1992 relativo all'applicazione del regolamento e della decisione citati - Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 276 del 19 settembre 1992.