IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con il quale la Ticino vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa sui rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella E) allegata alla legge del 22 ottobre 1986, n. 742; Vista la domanda in data 17 luglio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla predetta societa' intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita; Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza; Vista la lettera n. 222394 del 15 luglio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ad integrazione del precedente parere favorevole del 18 marzo 1992, n. 220904, che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, presentate dalla Ticino vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma: 1) tariffa di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera, di cui al precedente punto 1), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000; 4) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1); 5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 4); 6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione a vita intera, di cui al precedente punto 4), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000; 7) condizioni di polizza regolanti l'applicabilita' a contratti emessi in forma collettiva delle tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' (a premio annuo o unico), di capitale o di rendita certa in caso di premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali; 8) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria; 9) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' relativa all'ipotesi di cui al precedente punto 8); 10) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte ed invalidita' permanente stipulata a favore di dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI; 11) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente relative all'ipotesi di cui al precedente punto 10). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 1992 Il Ministro: GUARINO