IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 27 luglio 1992 con il quale la
Ticino vita - Compagnia di assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.,
con  sede  in Roma, e' stata autorizzata ad esercitare nel territorio
della  Repubblica  l'attivita'  assicurativa  sui  rami  I  e   V   e
riassicurativa  nel  ramo  I  di  cui  al  punto  A) della tabella E)
allegata alla legge del 22 ottobre 1986, n. 742;
  Vista  la  domanda  in  data  17  luglio  1991  e   le   successive
integrazioni  e  modificazioni  presentate  dalla  predetta  societa'
intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di  assicurazione
sulla vita;
  Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  222394  del  15  luglio  1992  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato, ad integrazione del
precedente parere favorevole del 18 marzo 1992, n.  220904,  che  non
esistono   elementi   ostativi   alla  emanazione  del  provvedimento
richiesto con la domanda anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni   di  polizza,  presentate  dalla  Ticino  vita  S.p.a.  -
Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:
   1)  tariffa  di  assicurazione  a  vita  intera,  a  premio  annuo
temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di cui al precedente punto 1);
   3)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione delle tariffe,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione a vita intera, di
cui al precedente punto 1), allorquando il premio corrisposto  ecceda
l'importo di L. 1.000.000;
   4)  tariffa  di  assicurazione  in  caso di morte a vita intera, a
premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%,
4%).
  I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui  al
precedente punto 1);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla tariffa di cui al precedente punto 4);
   6)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare ai contratti di assicurazione a vita intera, di
cui al precedente punto 4), allorquando il premio corrisposto  ecceda
l'importo di L. 700.000;
   7)  condizioni  di  polizza regolanti l'applicabilita' a contratti
emessi in forma collettiva delle tariffe di assicurazione  temporanea
per  il  caso  di  morte  o  per il caso di morte e di invalidita' (a
premio annuo o unico), di capitale o di  rendita  certa  in  caso  di
premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali;
   8)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende
industriali aderenti alla Confindustria;
   9)  condizioni  regolanti  la  garanzia del rischio di invalidita'
permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per  il  caso  di
morte  e  di  invalidita'  relativa  all'ipotesi di cui al precedente
punto 8);
   10) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione  temporanea
di  gruppo  per  il  caso  di  morte  nonche' per il caso di morte ed
invalidita' permanente stipulata a favore  di  dirigenti  di  aziende
industriali aderenti alla CONFAPI;
   11)  condizioni  regolanti  la garanzia del rischio di invalidita'
permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per  il  caso  di
morte  e  di  invalidita'  permanente  relative all'ipotesi di cui al
precedente punto 10).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 settembre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO