IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 con il quale gli Istituti ortopedici "Rizzoli" di Bologna sono stati autorizzati al trapianto di segmenti osteo-articolari da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal presidente degli Istituti ortopedici "Rizzoli" di Bologna in data 6 aprile 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'e'quipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 26 maggio 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Gli Istituti ortopedici "Rizzoli" di Bologna sono autorizzati ad includere nell'e'quipe responsabile del trapianto di segmenti osteo- articolari da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1990, il seguente sanitario: Pellacci dott. Fabrizio, aiuto corresponsabile ospedaliero della seconda divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica dell'Istituto ortopedico "Rizzoli" di Bologna.