IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 novembre 1990 con il quale gli
Istituti ortopedici "Rizzoli" di Bologna sono  stati  autorizzati  al
trapianto   di   segmenti   osteo-articolari   da  cadavere  a  scopo
terapeutico;
  Vista l'istanza presentata dal presidente degli Istituti ortopedici
"Rizzoli" di Bologna  in  data  6  aprile  1992  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione   all'inclusione   di   sanitari  nell'e'quipe  gia'
autorizzata  all'espletamento  delle  predette   attivita'   con   il
sopracitato decreto ministeriale;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 maggio 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli Istituti ortopedici "Rizzoli" di Bologna  sono  autorizzati  ad
includere  nell'e'quipe responsabile del trapianto di segmenti osteo-
articolari da  cadavere  a  scopo  terapeutico,  di  cui  al  decreto
ministeriale 27 novembre 1990, il seguente sanitario:
   Pellacci  dott.  Fabrizio, aiuto corresponsabile ospedaliero della
seconda    divisione    di    chirurgia     ortopedico-traumatologica
dell'Istituto ortopedico "Rizzoli" di Bologna.