IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria lo-
cale n. 10 di Treviso in data 6 dicembre 1990 intesa ad  ottenere  il
rinnovo   dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di
trapianto di  cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  il
presidio  ospedaliero  multizonale dell'unita' sanitaria locale n. 10
di Treviso;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in  data  25  febbraio  1992,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 maggio 1992;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il presidio ospedaliero multizonale dell'unita' sanitaria locale n.
10  di  Treviso  e'  autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a
scopo terapeutico  prelevata  in  Italia  o  importata  gratuitamente
dall'estero.