IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  novembre  1987  con  il  quale
l'ospedale "S. Maria delle Croci" di Ravenna e' stato autorizzato  al
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista   l'istanza   presentata   dall'amministratore  straordinario
dell'unita' sanitaria locale n. 35 di Ravenna  in  data  13  febbraio
1992  intesa  ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari
nell'e'quipe  gia'  autorizzata   all'espletamento   delle   predette
attivita' con il sopracitato decreto ministeriale;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 maggio 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale "S. Maria delle Croci"  di  Ravenna  e'  autorizzato  ad
includere  nell'e'quipe  responsabile  del  trapianto  di  cornea  da
cadavere a scopo  terapeutico,  di  cui  al  decreto  ministeriale  5
novembre 1987, il seguente sanitario:
   Bellanzoni  dott.  Riccardo,  assistente  di ruolo della divisione
oculistica dell'ospedale "S. Maria delle Croci" di Ravenna.