IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987 con il quale l'ospedale "S. Maria delle Croci" di Ravenna e' stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale n. 35 di Ravenna in data 13 febbraio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'e'quipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 26 maggio 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'ospedale "S. Maria delle Croci" di Ravenna e' autorizzato ad includere nell'e'quipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1987, il seguente sanitario: Bellanzoni dott. Riccardo, assistente di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale "S. Maria delle Croci" di Ravenna.