IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta  modificato  dall'articolo  19  della
legge  22  dicembre  1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu'
del quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni  di  indebitamento,  nel limite annualmente risultante nel
quadro  generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,   anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito  del Tesoro, di
durata non superiore a dodici  anni,  con  l'osservanza  delle  norme
contenute nel medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il proprio decreto n. 825866 in data 24 luglio 1992,  con  il
quale  e'  stata  disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore, della durata di  sette  anni,  fino  all'importo
massimo  di  nominali  lire  2.500  miliardi, con godimento 1 agosto
1992,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo;
  Visti  i propri decreti n. 825935 in data 6 agosto 1992 e n. 825983
in data 24 agosto 1992, con i quali e' stata disposta  la  riapertura
delle  sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati
di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di  lire  1.500
miliardi e di lire 2.000 miliardi, interamente assegnati;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni  relative  alla
cennata emissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro settennali, con godimento 1 agosto 1992, di  cui  al  decreto
ministeriale  del  24  luglio  1992  citato  nelle  premesse,  per un
ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.