IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415,  ed  accertato
che alla data del 31 agosto 1992 risultano effettuate emissioni nette
per complessive lire 91.243 miliardi;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 Visto  il  proprio decreto 24 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992, con il quale e'  stata  disposta
l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% -
1  settembre 1992/1997;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali   12%   -   1    settembre   1992/1997,   da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1  settembre 1992/1997, per un importo di lire 3.000
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano  ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, dell'art.
15 del predetto decreto  ministeriale  24  agosto  1992,  riguardante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1  marzo ed il  1   settembre  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  settembre 1992/1997.