IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415,  ed  accertato
che alla data del 31 agosto 1992 risultano effettuate emissioni nette
per complessive lire 91.243 miliardi;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che  il  1   ottobre  1992  verranno in scadenza i buoni del
Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 29 settembre
1988 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1988);
  Visto il proprio decreto 24 agosto 1992, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992, con
il  quale e' stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni
del Tesoro poliennali 12% - 1  settembre 1992/2002;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  seconda  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali  12%  -   1    settembre   1992/2002,   da   destinare   a
sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli
menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1  settembre 1992/2002, per un importo di lire 3.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  L.  11.026.900.000,  da  destinare al rinnovo dei
buoni del Tesoro poliennali 12,50%,  di  scadenza  1   ottobre  1992,
nominativi.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15  del  predetto  decreto  ministeriale  24  agosto  1992,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabili in due
semestralita' posticipate, il 1  marzo ed il  1   settembre  di  ogni
anno di durata del prestito.
  I  possessori  di  soli  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%, di
scadenza 1  ottobre 1992, nominativi, qualora non intendano  ottenere
il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1  settembre 1992.