IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, relativo alle norme generali a tutte le scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 136 (norma transitoria); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1988, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale con i due indirizzi: a) chirurgia generale; b) endocrinochirurgia, ed in particolare l'art. 249 (ex 242), quarto comma; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia del 18 giugno 1990, del senato accademico del 12 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 19 settembre 1990 concernenti l'aggiornamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale degli articoli 249 (ex 242) e 255 (ex 248), la soppressione all'art. 221 (ex 192) al n. 36 della denominazione "endocrinochirurgia" e la soppressione al capo XXXVII della dizione scuola di specializzazione in "endocrinochirurgia" con gli articoli da 496 (ex 265) a 507 (ex 276); Visto il telefax del 1 ottobre 1991 con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso la nota del 25 settembre 1991 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione dell'11 luglio 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica statutaria proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Titolo IV, capo I, art. 221 (ex 192) al n. 36 la denominazione "endocrinochirurgia" e' soppressa con il conseguente spostamento della numerazione;