IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze in data 22 maggio 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'11 ottobre 1991; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 302 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale e' soppresso e, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono, sostituito dai seguenti: Art. 302. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale. Art. 303. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi. Art. 304. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica generale; b) diagnostica strumentale e di laboratorio; c) tecnica operatoria; d) fisiopatologia speciale; e) chirurgia generale; f) chirurgia speciale. Art. 305. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Propedeutica generale: fisiopatologia generale; informatica; medicina legale; chirurgia sperimentale e microchirurgia. b) Diagnostica strumentale e di laboratorio: patologia clinica; anatomia patologica; radiologia; semeiotica strumentale. c) Tecnica operatoria: anatomia chirurgica; tecniche operatorie; chirurgia endoscopica. d) Fisiopatologia speciale: anestesia e rianimazione; trattamento pre e post-operatorio; fisiopatologia chirurgica. e) Chirurgia generale: chirurgia generale; chirurgia pediatrica; chirurgia d'urgenza; chirurgia oncologica; chirurgia geriatrica. f) Chirurgia speciale: ortopedia e traumatologia; neurochirurgia; chirurgia ginecologica; chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; endocrinochirurgia; chirurgia urologica; chirurgia plastica e riparativa. Art. 306. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonche' il tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Propedeutica generale: fisipatologia generale; informatica; chirurgia sperimentale e microchirurgia. Diagnostica strumentale e di laboratorio: patologia clinica. Tecnica operatoria: anatomia chirurgica. Fisiopatologia speciale: anestesia e rianimazione. Chirurgia generale: chirurgia generale. 2 Anno: Diagnostica strumentale e di laboratorio: anatomia patologica; semeiotica strumentale. Tecnica operatoria: anatomia chirurgica. Fisiopatologia speciale: trattamento pre e post-operatorio; fisiopatologia chirurgica. Chirurgia generale: chirurgia generale. 3 Anno: Diagnostica strumentale e di laboratorio: anatomia patologica; radiologia; semeiotica strumentale. Tecnica operatoria: tecniche operatorie. Chirurgia generale. chirurgia generale: Chirurgia speciale: endocrinochirurgia. 4 Anno: Tecnica operatoria: tecniche operatorie. Chirurgia generale: chirurgia generale; chirurgia pediatrica; chirurgia geriatrica. Chirurgia speciale: ortopedia e traumatologia; neurochirurgia; chirurgia ginecologica; chirurgia urologica. 5 Anno: Propedeutica generale: medicina legale. Tecnica operatoria: tecniche operatorie; chirurgia endoscopica. Chirurgia generale: chirurgia generale; chirurgia d'urgenza; chirurgia oncologica. Chirurgia speciale: chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; chirurgia plastica e riparativa. Art. 307. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: unita' operative universitarie di chirurgia generale e loro ambulatori e laboratori; unita' operativa chirurgia pediatrica U.S.L. n. 10/E ed annessi laboratori ed ambulatori. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 4 settembre 1992 Il pro-rettore: ZAMPI